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Sentenza

Sentenza del 05/02/2016 n. 1080 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Società estinta - Soggettività e capacità giuridica - Non sussiste - Norma sulla ultrattività - Retroattività - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità di un accertamento tributario notificato o emesso nei confronti di una società già cancellata dal Registro delle imprese. Dopo la cancellazione, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la società si estingue e perde soggettività, capacità giuridica e capacità processuale, anche rispetto ai debiti tributari non definiti in liquidazione. Le obbligazioni possono trasferirsi ai soci, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e ai liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro. L'Amministrazione invocava la disciplina dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, che prevede una ultrattività quinquennale della società ai soli fini fiscali; la norma, tuttavia, non può applicarsi retroattivamente a cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.

La decisione

La pretesa di attribuire efficacia retroattiva all'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 è stata esclusa. Per le società cancellate prima dell'entrata in vigore della norma, l'estinzione produce i suoi effetti ordinari e l'Amministrazione non può considerare la società ancora esistente per la validità degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso o riscossione. Restano eventualmente perseguibili i soci e i liquidatori secondo il meccanismo successorio previsto dall'art. 2495 c.c. e nei rispettivi limiti.

Norme richiamate

  • Art. 2495 del Codice civile

    A seguito della cancellazione della società consegue l'estinzione, con perdita della relativa capacità giuridica e processuale.

    La cancellazione determina l'estinzione della società anche per i debiti non definiti durante la liquidazione. Tali debiti possono trasferirsi ai soci, nei limiti delle somme riscosse, e ai liquidatori quando il mancato pagamento dipende da loro.

  • Art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014

    L'estinzione della società non ha effetto, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, prima del decorso di cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

    La norma introduce una ultrattività quinquennale della società ai fini fiscali, ma tale disciplina non è retroattiva e non si applica alle cancellazioni avvenute prima della sua entrata in vigore.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

    In assenza di una chiara previsione legislativa, una norma sostanzialmente innovativa non può incidere su situazioni già definite anteriormente alla sua entrata in vigore.

  • Art. 3, comma 1, della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

    Il principio di irretroattività è particolarmente rilevante in materia tributaria e impedisce di applicare la disciplina dell'ultrattività a società già cancellate prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal Registro delle imprese determina, in linea generale, la sua estinzione e la perdita della capacità di essere destinataria di nuovi atti o di partecipare autonomamente a procedimenti.
  • Per stabilire se un atto fiscale rivolto a una società estinta sia valido, occorre verificare la data della cancellazione e confrontarla con la data di entrata in vigore della disciplina applicabile.
  • La disciplina dell'ultrattività quinquennale prevista dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 opera per il futuro e non può sanare retroattivamente atti relativi a società già cancellate.
  • L'estinzione della società non elimina necessariamente ogni possibilità di recupero del credito: l'Amministrazione può eventualmente agire contro i soci, nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione, o contro i liquidatori quando il mancato pagamento dipende dalla loro condotta.
  • In una situazione analoga è essenziale verificare la data di cancellazione, la data dell'atto tributario e il destinatario effettivo dell'atto, distinguendo tra invalidità dell'atto verso la società estinta e responsabilità personali di soci o liquidatori.

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