Sentenza del 05/02/2016 n. 1080 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Società estinta - Soggettività e capacità giuridica - Non sussiste - Norma sulla ultrattività - Retroattività - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità di un accertamento tributario notificato o emesso nei confronti di una società già cancellata dal Registro delle imprese. Dopo la cancellazione, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la società si estingue e perde soggettività, capacità giuridica e capacità processuale, anche rispetto ai debiti tributari non definiti in liquidazione. Le obbligazioni possono trasferirsi ai soci, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e ai liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro. L'Amministrazione invocava la disciplina dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, che prevede una ultrattività quinquennale della società ai soli fini fiscali; la norma, tuttavia, non può applicarsi retroattivamente a cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
La decisione
La pretesa di attribuire efficacia retroattiva all'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 è stata esclusa. Per le società cancellate prima dell'entrata in vigore della norma, l'estinzione produce i suoi effetti ordinari e l'Amministrazione non può considerare la società ancora esistente per la validità degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso o riscossione. Restano eventualmente perseguibili i soci e i liquidatori secondo il meccanismo successorio previsto dall'art. 2495 c.c. e nei rispettivi limiti.
Norme richiamate
A seguito della cancellazione della società consegue l'estinzione, con perdita della relativa capacità giuridica e processuale.
La cancellazione determina l'estinzione della società anche per i debiti non definiti durante la liquidazione. Tali debiti possono trasferirsi ai soci, nei limiti delle somme riscosse, e ai liquidatori quando il mancato pagamento dipende da loro.
Art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014
L'estinzione della società non ha effetto, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, prima del decorso di cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La norma introduce una ultrattività quinquennale della società ai fini fiscali, ma tale disciplina non è retroattiva e non si applica alle cancellazioni avvenute prima della sua entrata in vigore.
Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
In assenza di una chiara previsione legislativa, una norma sostanzialmente innovativa non può incidere su situazioni già definite anteriormente alla sua entrata in vigore.
Art. 3, comma 1, della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Il principio di irretroattività è particolarmente rilevante in materia tributaria e impedisce di applicare la disciplina dell'ultrattività a società già cancellate prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese determina, in linea generale, la sua estinzione e la perdita della capacità di essere destinataria di nuovi atti o di partecipare autonomamente a procedimenti.
- Per stabilire se un atto fiscale rivolto a una società estinta sia valido, occorre verificare la data della cancellazione e confrontarla con la data di entrata in vigore della disciplina applicabile.
- La disciplina dell'ultrattività quinquennale prevista dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 opera per il futuro e non può sanare retroattivamente atti relativi a società già cancellate.
- L'estinzione della società non elimina necessariamente ogni possibilità di recupero del credito: l'Amministrazione può eventualmente agire contro i soci, nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione, o contro i liquidatori quando il mancato pagamento dipende dalla loro condotta.
- In una situazione analoga è essenziale verificare la data di cancellazione, la data dell'atto tributario e il destinatario effettivo dell'atto, distinguendo tra invalidità dell'atto verso la società estinta e responsabilità personali di soci o liquidatori.
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