Cassazione Penale, Ordinanza n. 11120/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza affrontarne il merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ritenendo applicabile l'art. 616 c.p.p. e non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato personalmente, senza ministero di difensore iscritto nell'albo speciale abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, la sentenza della Corte d'appello di Torino del 9 luglio 2024 che lo aveva condannato per il reato di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'unico motivo di ricorso non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo vietato il ricorso personale dell'imputato in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che non emergevano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione delle spese e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna oggetto di ricorso; la sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tale reato.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
È stata applicata la formulazione vigente che esclude il ricorso personale dell'imputato in cassazione, imponendo la proposizione dell'impugnazione tramite difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Prevede che, quando l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità sia dichiarata senza formalità.
A seguito della declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende non segue se la parte ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63
Disposizione che ha introdotto la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., con decorrenza dal 3 agosto 2017.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma deve essere sottoscritto e presentato da un difensore munito dell'abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- La proposizione del ricorso da parte di un soggetto privo di legittimazione integra una causa di inammissibilità rilevabile senza formalità, senza esame del merito delle doglianze.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Il controllo della Corte sulla legittimazione dell'impugnante è preliminare e assorbente rispetto a qualunque questione sostanziale o processuale dedotta con il ricorso.
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