Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08243/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Messina del 20/10/2025, che aveva rigettato le loro richieste di riesame avverso il decreto del G.I.P. del 05/09/2025 che aveva disposto il sequestro preventivo di somme (€263.400,00 per Huang e €268.500,00 per Jin) ritenute frutto del reato di ricettazione. Contestavano la motivazione circa il "fumus commissi delicti", denunciando carenza e apoditticità: a loro avviso la decisione si fondava solo su indici superficiali (suddivisione in mazzette, modalità di occultamento, sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, e parentela con indagati per reati fiscali) e non su concreti elementi probatori che consentissero di ricondurre le somme all'art. 648 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che i beni oggetto di sequestro (le somme di denaro) erano stati restituiti alle aventi diritto con provvedimento della Procura del 09/02/2026. Per tale ragione la Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla motivazione relative al fumus commissi delicti. Inoltre, essendo la perdita di interesse sopravvenuta per causa non imputabile alle ricorrenti, esse non sono state condannate alle spese né al versamento in favore della Cassa delle ammende, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; nel caso le ricorrenti hanno invocato questa norma per dedurre inosservanza/erronea applicazione di norme procedurali e vizi di motivazione, ma la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per insanabile sopravvenuta carenza d'interesse prima di valutare il merito.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalle ricorrenti per contestare la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte non ha pronunciato un'interpretazione sul punto nel merito, avendo dichiarato inammissibili i ricorsi per mancanza di interesse dopo la restituzione delle somme.

  • artt. 125, 127 comma 7, 324 cod. proc. pen.

    Norme richiamate con riguardo ai principi di motivazione e alle garanzie processuali; le censure su tali disposizioni sono rimaste inesaminate per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 648 c.p.

    Fattispecie penale (ricettazione) che ha costituito il reato presupposto sulla base del quale era stato disposto il sequestro; le ricorrenti contestavano la insufficienza degli indizi per ritenere il fumus commissi delicti ai sensi di questa norma.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato nella parte in cui i genitori di una delle ricorrenti erano indagati per reati tributari; la Corte ha rilevato che la mera parentela non può automaticamente essere assunta quale elemento decisivo per la provenienza illecita dei fondi.

  • Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008 (Tchmil)

    Giurisprudenza consolidata indicante che la restituzione della cosa sequestrata determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il provvedimento di sequestro, rendendolo inammissibile; principio applicato dalla Corte nel caso concreto.

  • Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012 (Addona)

    Ulteriore pronuncia di merito che conferma il principio secondo cui la restituzione esclude l'interesse ad impugnare il provvedimento di sequestro; citata a sostegno della decisione di inammissibilità.

  • Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia)

    Pronuncia richiamata per il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile alle parti e pertanto non legittima una condanna alle spese o l'applicazione di ammende nei loro confronti.

Massime di principio

  • Se la cosa sequestrata viene restituita prima che il ricorso per cassazione sia deciso, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'oggetto dell'impugnazione (il dissequestro) è già conseguito.
  • La Corte, in presenza di sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente, non procede all'esame del merito e non condanna il ricorrente alle spese o a somme in favore della Cassa delle ammende.
  • Nel valutare la sussistenza del fumus commissi delicti per il sequestro preventivo è necessario fondarsi su elementi indiziari concreti e significativi; indizi quali modalità di conservazione del denaro, suddivisione in mazzette o sproporzione rispetto ai redditi possono essere rilevanti, ma non sono di per sé determinanti senza ulteriori elementi probatori.
  • La mera parentela con persone indagate per reati simili non costituisce di per sé prova della provenienza illecita di beni e non può sostituire l'accertamento di indici concreti riferibili direttamente al possessore dei beni.
  • Quando si censura la motivazione di un provvedimento di sequestro, è importante produrre o indicare elementi concreti alternativi o documentazione probatoria che possano mantenere vivo l'interesse all'impugnazione, soprattutto se è possibile che la restituzione sopravvenga nel corso del giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.