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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38449/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/05/2025 che ha convalidato il DASPO emesso dal Questore (14/05/2025, notificato 15/05/2025) nella parte che impone a DI LUCA l'obbligo di presentarsi presso la Questura per 5 anni, 20 minuti dopo l'inizio di ogni incontro della 'Pallacanestro Trieste'. Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e valutazione superficiale delle deduzioni difensive e della documentazione probatoria (fotografie, distanza dai tifosi ospiti, ecc.); (2) violazione del diritto di difesa per mancato e tardivo accesso agli atti (richieste di accesso alla Questura respinte e mancata disponibilità del fascicolo prima della convalida).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: la convalida sia stata adottata nei termini di legge (48 ore); il G.I.P. ha preso atto e valutato le deduzioni difensive e ha compiuto una valutazione sostanziale della pericolosità, anche se sintetica, non limitandosi a mera trascrizione del provvedimento del Questore; l'ambito di controllo giurisdizionale della convalida riguarda in concreto l'obbligo di presentazione (art. 6 L. 13/12/1989, n.401) mentre il divieto di accesso ai luoghi è materia di controllo amministrativo; l'automatismo previsto dal comma 5 dell'art. 6 opera ove ricorrano precedenti DASPO e l'interessato non abbia esperito il rimedio di cui al comma 8-bis (cessazione degli effetti) dimostrando le condizioni richieste; il ricorrente non ha provato di aver tempestivamente e infruttuosamente chiesto l'accesso agli atti presso Procura/GIP/Questura e la modalità/tempi di deposito della memoria (PEC 21 minuti prima del termine) non risultano idonei a tutelare il diritto di difesa. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese nonché al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (commi rilevanti: 1, 2, 5, 8-bis)

    La Corte ricorda che la convalida giudiziale riguarda l'obbligo di presentazione (limitazione libertà personale soggetta al controllo giurisdizionale) mentre il divieto di accesso è sindacabile dal giudice amministrativo; il comma 5 prevede l'aggiunta automatica dell'obbligo di firma se vi sono precedenti analoghi; il comma 8-bis consente la rimozione/cessazione degli effetti del precedente divieto purché il destinatario dimostri buona condotta e specifiche forme di ravvedimento, e la mancata attivazione di tale procedura giustifica l'operatività dell'automatismo

  • Costituzione, art. 13

    Tutela della libertà personale: la misura che incide sulla libertà personale (obbligo di presentazione) è soggetta al controllo giurisdizionale inderogabile

  • Costituzione, art. 16

    La limitazione della libertà di circolazione e soggiorno (es. divieto di accesso a luoghi di manifestazioni sportive) rientra nella sfera di sindacabilità del giudice amministrativo

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7

    Disciplina dell'accesso agli atti nell'ambito del procedimento amministrativo: la documentazione più ampia in possesso della Questura (es. informativa DIGOS) può essere sottratta all'ostensione piena, ma il materiale trasmesso al Pubblico Ministero per la convalida è accessibile su richiesta dell'interessato; tuttavia l'accesso deve essere esercitato tempestivamente presso gli uffici competenti

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede conseguenze per il ricorso inammissibile e la liquidazione delle spese processuali e della somma da versare alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La convalida giudiziale del DASPO ex art. 6 L. 401/1989 ha per oggetto principalmente l'obbligo di presentazione personale; il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive è sindacabile in sede amministrativa.
  • Il giudice della convalida può avvalersi della motivazione del provvedimento amministrativo (motivazione per relationem), ma deve comunque mostrare il proprio percorso argomentativo e non limitarsi a una acritica ricezione.
  • Se il destinatario ha precedenti DASPO e non ha chiesto/ottenuto la cessazione degli effetti ai sensi del comma 8-bis, l'obbligo di firma aggiuntivo può essere prescritto automaticamente dal Questore nell'ultimo provvedimento e non è necessaria una riprova completa della pericolosità concreta da parte del giudice della convalida.
  • Il diritto di accesso agli atti utili alla difesa deve essere esercitato tempestivamente (presso Questura, segreteria del PM o cancelleria del GIP); l'onere probatorio circa tentativi infruttuosi di accesso grava sul ricorrente.
  • Le memorie inviate con modalità non istituzionali o con timing limitato (es. PEC pochi minuti prima della scadenza) possono essere ritenute inefficaci per far valere l'accesso agli atti e l'esercizio pieno del diritto di difesa.
  • Per contestare efficacemente una convalida è necessario proporre motivi specifici e provare il concreto pregiudizio derivante dall'impossibilità di accedere tempestivamente agli atti o l'errore di fatto/di valutazione compiuto dal giudice nella verifica della pericolosità.

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