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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20048/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un comune proprietario di un fabbricato danneggiato da eventi sismici aveva affidato a una società l'appalto dei lavori di recupero dell'immobile, destinato a centro culturale e biblioteca, con progettazione e direzione lavori affidate a un ingegnere e a un architetto. Pochi giorni dopo l'avvio dei lavori si verificava un crollo parziale dell'edificio; l'ente pubblico agiva quindi per il risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatrice, del progettista e del direttore dei lavori. I convenuti si attribuivano reciprocamente la responsabilità del sinistro e contestavano anche un concorrente apporto causale dell'ente committente. La società appaltatrice proponeva inoltre domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune e di rimborso dei costi sostenuti. Il progettista chiamava in causa la propria assicurazione professionale per essere manlevato. In appello veniva confermata, sia pure con rideterminazione dell'importo, la responsabilità concorrente dell'appaltatrice, del progettista e del direttore dei lavori, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale e della manleva assicurativa. In Cassazione la società appaltatrice deduceva: omesso esame e violazione delle regole sulla responsabilità dell'appaltatore, sostenendo di aver eseguito un mero scavo secondo il progetto altrui e di aver segnalato le criticità emerse; violazione delle norme dell'appalto pubblico per non avere la Corte escluso la responsabilità del Comune e per non avere considerato le lacune progettuali e amministrative; violazione dell'art. 1669 c.c. per avere ritenuto inapplicabili decadenza e prescrizione. Il progettista, con ricorso incidentale, deduceva violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. per l'uso delle risultanze della c.t.u. e per la ritenuta sua responsabilità; inoltre contestava la declaratoria di inoperatività della polizza assicurativa, sostenendo che non fosse dimostrata la consapevolezza di situazioni critiche e che la motivazione fosse insufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società appaltatrice sia il ricorso incidentale del progettista. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla responsabilità concorrente dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori: l'appaltatore, anche se vincolato al progetto altrui, resta tenuto a una diligenza qualificata e al controllo della validità del progetto e delle condizioni del suolo; risponde se non segnala le criticità e se esegue lavori pericolosi con violazione delle regole tecniche e di prudenza. Ha inoltre confermato che le eccezioni di decadenza e prescrizione non potevano trovare accoglimento, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata: la disciplina speciale degli artt. 1667 e ss. c.c. non era applicabile perché l'opera non era stata consegnata, sicché la domanda andava ricondotta ai principi generali dell'inadempimento. Sul ricorso incidentale ha affermato che la c.t.u. può avere funzione percipiente e che il giudice di merito aveva motivato adeguatamente sull'apporto causale del progettista e del direttore lavori; ha poi ritenuto corretta l'esclusione della copertura assicurativa, perché l'art. 1892 c.c. rileva per l'inesattezza o reticenza su circostanze di fatto rilevanti per il rischio, non sulla soggettiva convinzione dell'assicurato circa l'infondatezza della pretesa risarcitoria. Le spese di legittimità sono state poste a carico della società appaltatrice e del progettista in favore del Comune, con compensazione nei rapporti con gli altri controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    nell'appalto impone all'appaltatore una diligenza qualificata e l'obbligo di realizzare l'opera a regola d'arte, controllando anche la validità del progetto ricevuto e segnalando eventuali criticità.

  • art. 1667 c.c.

    la disciplina speciale della garanzia per difformità e vizi presuppone la consegna dell'opera; in mancanza di consegna non opera il relativo regime di decadenza e prescrizione.

  • art. 1669 c.c.

    la Corte ha ritenuto non applicabile la norma alla fattispecie, poiché l'opera non era stata consegnata e il danno era stato fatto valere come inadempimento della prestazione appaltata.

  • art. 1892 c.c.

    l'annullabilità del contratto di assicurazione dipende da dichiarazioni inesatte o reticenti su circostanze di fatto rilevanti per il rischio; non assume rilievo la personale valutazione dell'assicurato sulla fondatezza della pretesa contro di lui.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è deducibile solo se l'onere della prova sia stato posto a carico di una parte diversa da quella corretta secondo la struttura della fattispecie.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti fuori dei casi consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone un diverso criterio.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata pur mantenendone fermo l'esito.

  • artt. 16 e 25, comma 2, L. 109/1994

    richiamati dalla ricorrente per sostenere che nell'appalto pubblico l'impresa esecutrice deve attenersi al progetto e alle direttive del direttore dei lavori; la Corte non ha accolto la censura.

Massime di principio

  • Nell'appalto, anche quando l'esecutore si conformi a un progetto predisposto dal committente, egli conserva un autonomo dovere di diligenza professionale: deve verificare la praticabilità dell'opera, segnalare le criticità rilevabili e astenersi dall'eseguire modalità di lavorazione manifestamente rischiose.
  • L'appaltatore non diventa un mero esecutore privo di responsabilità se riceve istruzioni o un progetto altrui; la responsabilità è esclusa solo quando l'ingerenza del committente o del direttore lavori sia tale da annullare ogni autonomia valutativa, trasformando l'esecutore in un nudus minister.
  • La disciplina speciale degli artt. 1667 e 1669 c.c. presuppone, di regola, la compiuta realizzazione e consegna dell'opera; se l'opera non è stata consegnata, la pretesa risarcitoria resta governata dai principi generali dell'inadempimento e non dai brevi termini di decadenza e prescrizione propri della garanzia per vizi e rovina.
  • La c.t.u. può essere utilizzata anche in funzione percipiente quando la prova dei fatti richieda specifiche cognizioni tecniche, purché la parte abbia allegato i fatti costitutivi della propria pretesa.
  • Le censure di violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; sono ammissibili solo se si deduce un errore nel riparto dell'onere probatorio, nell'utilizzo di prove non introdotte o nell'applicazione del criterio legale di valutazione della prova.
  • Ai fini dell'art. 1892 c.c. rilevano esclusivamente dichiarazioni inesatte o reticenti su circostanze oggettive incidenti sul rischio assicurato; non ha rilievo la soggettiva convinzione dell'assicurato circa l'infondatezza della futura pretesa risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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