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Ordinanza

Ordinanza n. 2176/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il mancato riconoscimento della possibilità di valutazione per l'avanzamento dopo la cessazione dal servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo, in via cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris in relazione all'interpretazione degli artt. 1085, comma 3, e 1090, commi 1, 2 e 3, del codice dell'ordinamento militare, con particolare riguardo alla possibilità di sottoporre a valutazione per l'avanzamento un ufficiale anche dopo la cessazione dal servizio. Ha inoltre prospettato un periculum in mora, collegato alle utilità patrimoniali, alla ricostruzione della carriera e alla possibile riammissione in servizio nel grado di colonnello fino al 24 agosto 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la questione interpretativa relativa alla portata degli artt. 1085, comma 3, e 1090, commi 1, 2 e 3, del codice dell'ordinamento militare richieda un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e proprio del giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, ha escluso l'urgenza cautelare perché le utilità patrimoniali e gli effetti sulla ricostruzione della carriera risultano integralmente reintegrabili in caso di esito favorevole nel merito. La riammissione in servizio è stata qualificata come mera chance, in quanto subordinata alla riconvocazione della Commissione superiore di avanzamento, alla valutazione favorevole, all'utile collocamento e all'adozione tempestiva dei provvedimenti conseguenti. Inoltre, anche il conseguimento di tale utilità avrebbe comportato un periodo di servizio effettivo estremamente breve. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare; il Consiglio di Stato ha verificato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'impugnazione cautelare.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Richiede, ai fini della tutela cautelare, la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il fumus e il periculum sono stati ritenuti insussistenti.

  • art. 1085, comma 3, d.lgs. 66/2010

    La portata applicativa della disposizione, con riguardo alla valutabilità dell'ufficiale per l'avanzamento dopo la cessazione dal servizio, è stata ritenuta questione da approfondire nel merito.

  • art. 1090, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 66/2010

    Le disposizioni sono state richiamate nell'ambito della questione interpretativa sulla possibilità di valutare l'ufficiale per l'avanzamento dopo la cessazione dal servizio; il giudice non ha definito la questione in sede cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando la questione interpretativa centrale sulla spettanza della pretesa richiede un approfondimento proprio del giudizio di merito, il fumus boni iuris non può ritenersi sufficientemente dimostrato ai fini della misura cautelare.
  • Non sussiste il periculum in mora per le utilità patrimoniali o gli effetti di ricostruzione della carriera che siano integralmente reintegrabili in caso di successivo accoglimento della domanda nel giudizio di merito.
  • La mera possibilità di conseguire la riammissione in servizio non integra, di per sé, un danno grave e irreparabile quando il suo conseguimento dipenda da una pluralità di condizioni future e non certe, tra cui la riconvocazione dell'organo competente, l'esito favorevole della valutazione, il collocamento utile e l'adozione tempestiva dei provvedimenti.
  • Ai fini del periculum in mora, anche un'utilità astrattamente conseguibile può non giustificare la tutela cautelare quando, per i tempi necessari all'adozione degli atti presupposti e conseguenti, essa si tradurrebbe in un periodo di effettivo godimento estremamente circoscritto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimento

Testo integrale

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