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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45344/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (assoluzione per tentato omicidio e condanna residua per porto d'arma). Unico motivo: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 133 e 99, quarto comma, cod. pen.; in particolare si censurava la mancata indicazione delle ragioni per cui non poteva essere esclusa la recidiva reiterata e per cui le attenuanti generiche non dovevano prevalere. Si deduceva altresì che la Corte d'appello non avrebbe valutato adeguatamente il percorso di collaborazione con la giustizia del Navarra e l'utilità delle sue dichiarazioni per la DDA di Bari, chiedendo l'esclusione dell'aggravante reiterata o la prevalenza delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sull'applicazione della recidiva reiterata, evidenziando la gravità del nuovo fatto (uso dell'arma per un tentato omicidio) e la prossimità temporale rispetto a precedenti condanne per reati di droga, elementi dai quali la Corte d'appello ha ricavato la persistenza di una "scelta di criminalità" e l'incremento della pericolosità sociale. La Corte di cassazione ha affermato che la valutazione di merito svolta dalla Corte d'appello, essendo congruamente motivata e logicamente corretta, è sottratta al sindacato di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; al ricorrente sono state imposte le spese e il versamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 56-575 cod. pen.; legge n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7

    Norme relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado; richiamate per ricostruire il quadro fattuale delle condanne precedenti e del vincolo della continuazione

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Disciplina della recidiva (recidiva reiterata); la Corte ricorda che, pur dopo la riforma, la recidiva mantiene carattere facoltativo e può essere esclusa se la ricaduta nel reato non è sintomatica di maggiore colpevolezza o pericolosità, ma la sua applicazione richiede motivazione specifica e adeguata

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e di comparazione tra aggravanti e attenuanti; la Corte osserva che la recidiva, una volta applicata, può essere confrontata con le attenuanti generiche tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti o particolari (richiamata nella doglianza del ricorrente come oggetto di valutazione), implicata nella richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Motivazione del motivo di impugnazione (vizi di motivazione) ai fini della cassazione: il ricorso deduceva vizio per mancata indicazione dei motivi che impedissero l'esclusione della recidiva

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione: il motivo è esposto nei limiti necessari per la motivazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma su conclusioni scritte presentate dalle parti (richiamata nel processo rispetto alle conclusioni del PM e del difensore)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'imputazione delle spese processuali e la somma alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e 3.000 euro

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; non ha impedito l'imposizione delle somme ex art. 616

Massime di principio

  • La recidiva reiterata è facoltativa: può essere esclusa se la ricaduta nel reato non dimostra una maggiore colpevolezza o pericolosità; l'onere di motivare l'applicazione o l'esclusione spetta al giudice e la decisione deve essere specificamente e adeguatamente motivata
  • La Corte d'appello può confrontare la recidiva con le attenuanti generiche secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; tale comparazione è valutazione di merito che la Cassazione sindaca solo se la motivazione è manifestamente illogica o inesistente
  • La gravità del nuovo fatto (es. uso dell'arma in un tentato omicidio) e la prossimità temporale rispetto a precedenti condanne sono elementi rilevanti e legittimi per ritenere intervenuta la recidiva e per affermare l'aumento della pericolosità sociale
  • Chi impugna per mancata valutazione di elementi (per es. collaborazione con la giustizia) deve indicare chiaramente nel ricorso quali elementi di fatto siano stati omessi e dimostrare che la motivazione è illogica o carente; la sola affermazione generica non è sufficiente per rovesciare la valutazione di merito
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione il giudice può condannare il ricorrente alle spese e comminare una somma alla cassa delle ammende salvo che sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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