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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11240/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto di energia elettrica (con violenza sulle cose) sostenendo che: 1) il furto di energia è un delitto istantaneo a consumazione immediata e non una "consumazione prolungata", per cui la prescrizione dovrebbe decorrere dal momento dell'impossessamento originario e non dall'ultimo prelievo; 2) la condotta consistita in prelievi ripetuti nel tempo integrerebbe, a seconda dei casi, o singoli furti autonomi (con prescrizione decorrente da ciascuna sottrazione) o, se vi è un impossessamento continuativo mediante artifici, una truffa; deduceva altresì violazione di norme costituzionali e di principi di interpretazione (art. 14 preleggi, art. 25 co. 2 Cost., art. 158 cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo rispetto alle doglianze già esaminate e disattese in sede di appello e perché fondato su criteri ermeneutici non conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui il furto di energia elettrica è reato a "consumazione prolungata" o a "condotta frazionata": le plurime captazioni successive costituiscono atti di una unica azione furtiva che si esaurisce con l'ultimo prelievo, pertanto il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'ultimo prelievo (nel caso concreto individuato il 15/11/2019, data dell'intervento degli accertatori ENEL e dei carabinieri). Ha poi respinto la qualificazione come truffa rilevando che l'allaccio abusivo mira all'impossessamento contro la volontà dell'erogatore, configurando il furto (aggravato dall'uso del mezzo fraudolento). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a titolo di ammenda (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e per profili di colpa emersi dal ricorso). La Corte ha inoltre chiarito che la sopravvenuta procedibilità a querela di reati analoghi non impedisce la dichiarazione immediata di inammissibilità del ricorso pendente in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 158 cod. pen.

    dal giorno della consumazione

    La Corte interpreta l'art. 158 c.p. nel senso che, per i reati a consumazione prolungata (come il furto di energia), il dies a quo per la prescrizione va individuato nel giorno della cessazione della consumazione, ossia nell'ultimo atto materiale (ultimo prelievo) che completa l'evento criminoso

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che giustifica l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità: il motivo che ignora o non confronta le ragioni del giudice impugnato può essere declarato inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e ad eventuale ammenda a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

  • D.lgs. n. 150/2022 (modifiche in materia di procedibilità)

    Richiamato per la questione transitoria relativa ai reati che sono divenuti procedibili a querela: la Corte, richiamando precedenti Sezioni Unite, ha ritenuto che la sopravvenuta procedibilità a querela non impedisce la dichiarazione immediata di inammissibilità del ricorso in cassazione quando sussista il vizio formale di inammissibilità

  • art. 14 preleggi / art. 25, comma 2 Cost.

    Citate dal ricorrente in denuncia di vizi di interpretazione e di principio: la Corte non ha ritenuto che la loro invocazione fosse idonea a scalfire l'orientamento consolidato sul carattere di consumazione prolungata del furto di energia

Massime di principio

  • Il furto di energia elettrica realizzato con allaccio abusivo è qualificabile come reato a consumazione prolungata/condotta frazionata: la consumazione si estende fino all'ultimo prelievo, e la prescrizione decorre da tale momento
  • Le plurime captazioni successive non costituiscono necessariamente singoli furti autonomi ma possono essere atti della stessa azione criminosa; occorre valutare le modalità concrete della condotta
  • La distinzione tra truffa e furto dipende dalla volontà e conoscenza del soggetto erogatore: se l'energia è erogata all'insaputa e contro la volontà dell'ente mediante allaccio abusivo, la fattispecie è furto (eventualmente aggravato), non truffa
  • In cassazione i motivi che riproducono argomentazioni già esaminate e respinte in appello possono essere dichiarati inammissibili per carenza di specificità; il ricorso non può ignorare le motivazioni del giudice impugnato
  • La sopravvenuta modifica legislativa che rende alcuni reati procedibili a querela non impedisce la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso in cassazione quando ricorra un vizio formale di ammissibilità; non sempre è necessario attendere l'esercizio della querela

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