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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34901/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: violazione di legge per la mancata applicazione della riduzione massima in relazione alle circostanze attenuanti riconosciute e per l'omessa motivazione sul quantum delle singole diminuzioni di pena. In sostanza, contestava la misura della pena e la sua motivazione, chiedendo un sindacato di legittimità sulla graduazione sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nella quantificazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, materia non sindacabile in cassazione se la decisione non sia arbitraria o manifestamente illogica. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere ai fini della quantificazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La graduazione della pena, inclusa la misura degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile quando si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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