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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36209/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di prevenzione che ha disposto la confisca di un ampio compendio aziendale e patrimoniale riconducibile a Domenico Giuseppe Molino: contestano l'applicazione degli artt. 4, 10, 20 e 24 del d.lgs. n.159/2011 per vizio di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e tutela della proprietà. Sostengono che non vi sia prova che Molino fosse "appartenente" all'associazione mafiosa o che i beni siano sproporzionati rispetto ai redditi - chiedendo la valutazione dei singoli acquisti e della correlazione temporale (richiamando la sentenza "Spinelli") - e che la confisca non potesse estendersi all'intero patrimonio aziendale ma soltanto alla quota equivalente alla provvista illecita. Denunciano inoltre violazioni convenzionali (art.1 Protocollo 1 CEDU, art.17 Carta dei diritti fondamentali UE) e la illegittima duplicazione di provvedimenti rispetto a una precedente confisca giudiziaria (Gotha 7).

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato la qualificazione di Molino come "appartenente" alla cosca barcellonese (legami famigliari, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, condanne per reati estorsivi) e che le imprese riconducibili a lui risultassero "contaminate" dall'attività mafiosa. In tale situazione il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale possono essere assoggettati a confisca perché indistinguibile tra quote lecite e quote finanziate da profitti illeciti. La Corte ha inoltre affermato che, essendo stata provata la natura mafiosa dell'impresa, l'argomentazione basata sulla sproporzione o sulla correlazione temporale dei singoli acquisti perde rilievo. La censura relativa alla presunta duplicazione con precedente confisca è stata ritenuta infondata perché i presupposti delle due misure erano diversi. Pertanto il provvedimento impugnato è confermato e i ricorrenti soccombono.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4

    nozione di "appartenenza" a una associazione mafiosa

    La Corte rileva che la nozione di "appartenenza" comprende condotte anche isolate funzionali agli scopi associativi e non si sovrappone alla nozione penale di "partecipazione"; pertanto un giudizio di prevenzione può ricostruire pericolosità anche dopo un'assoluzione penale, se adeguatamente motivato.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3

    ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione puo' essere proposto unicamente per violazione di legge

    Limita l'impugnazione in cassazione a questioni di diritto (violazione di legge); vizi motivazionali sono rilevanti solo se configurano violazione dell'obbligo di motivare.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 20

    Norma sul sequestro di prevenzione; utilizzata nel confronto sulle caratteristiche della misura patrimoniale preliminare rispetto alla confisca.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24

    "beni che risultano essere frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego"

    La Corte interpreta l'art.24 nel senso che, quando un'impresa sia stata alimentata o protetta da un'associazione mafiosa, il patrimonio aziendale risulta "contaminato" e può essere confiscato nella sua globalità, perché normalmente non è possibile separare la quota derivante da proventi illeciti da quella lecita.

  • Protocollo 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 1

    Richiamato dai ricorrenti per la tutela della proprietà; la Corte ritiene compatibile la misura di prevenzione applicata alla luce delle motivazioni probatorie e della finalità preventiva.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 17

    Invocata dai ricorrenti per la protezione patrimoniale; la Cassazione non ritiene violati i principi invocati alla luce della motivazione e della sussistenza di indizi di "contaminazione" mafiosa dell'impresa.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso: la sentenza utilizza condanne e sentenze collegate (anche di familiari) e dichiarazioni di collaboratori per ricostruire l'appartenenza e l'influsso mafioso sulle attività imprenditoriali.

  • Codice penale, artt. 110 e 629

    Richiamati in relazione a condanne per estorsione che costituiscono elementi probatori utilizzati per il giudizio di pericolosità e per la connessione tra attività imprenditoriale e reati estorsivi.

  • Legge n. 1423 del 1956, art. 4; legge n. 575 del 1965, art. 3-ter

    Norme storiche richiamate a supporto del principio secondo cui il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è limitato alle ipotesi di violazione di legge.

  • d.l. n. 306 del 1992, art. 12-sexies

    Richiamato in riferimento al diverso presupposto giuridico di precedenti provvedimenti di confisca nel processo di cognizione; la Cassazione ritiene che presupposti diversi rendano irrilevante la lamentata duplicazione.

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione può colpire l'intero patrimonio aziendale quando sia provato che l'impresa è "contaminata" dall'attività mafiosa: in tali casi non è sempre necessario o possibile selezionare la sola quota corrispondente a proventi illeciti.
  • La nozione di "appartenenza" ai sensi della normativa antimafia è più ampia della nozione penale di partecipazione e può fondarsi su legami familiari, dichiarazioni di collaboratori e sul ruolo economico-logistico esercitato dall'imprenditore.
  • Un'accusa penale assolta non esclude che il giudice della prevenzione valuti autonomamente la pericolosità e possa adottare misure patrimoniali se vi sono elementi indiziari sufficienti.
  • Le censure sulla sproporzione e sulla correlazione temporale sono più efficaci quando mirano a dimostrare, con documentazione puntuale (contabilità, rapporti bancari, tempistiche di acquisizione dei beni), che i singoli acquisti non possono essere ricondotti a provvista illecita.
  • Per limitare una confisca, la difesa deve fornire prove convincenti dell'origine lecita delle risorse o della possibilità di separare la quota lecita da quella illecita; mere deduzioni prospettiche o valutazioni statistiche sono spesso ritenute insufficienti.
  • La possibilità di impugnare in Cassazione è limitata a questioni di diritto; vizi di merito o valutazioni probatorie sono sindacabili solo se configurano una violazione dell'obbligo di motivazione.
  • La reiterazione di provvedimenti ablativi rispetto a precedenti misure non è automaticamente illegittima: va verificata l'identità dei presupposti e se vi sia stata acquisizione di nuovi elementi decisivi.

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