Cassazione Civile, Ordinanza n. 18490/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto a un contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 1° luglio 2002, con conseguente costituzione di un rapporto a tempo indeterminato dalla stessa data e le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie. La Corte d'appello aveva accolto l'appello del datore di lavoro e rigettato le domande, ritenendo, tra l'altro, che la clausola collettiva di contingentamento fosse comunque osservata e che, in ogni caso, la nullità per violazione del limite percentuale avrebbe richiesto la prova, da parte del lavoratore, che il proprio contratto fosse stato stipulato quando il contingente era già superato. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione alla clausola di contingentamento del CCNL, lamentando un'ingiustificata inversione dell'onere della prova, posto che il rispetto della percentuale spettava essere dimostrato dal datore di lavoro; con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia ex artt. 112 e 277 c.p.c., poiché il giudice d'appello non si sarebbe pronunciato sul motivo di gravame relativo al concreto rispetto del limite percentuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate le censure perché la giurisprudenza di legittimità afferma che l'osservanza della clausola di contingentamento rileva ai fini della verifica delle condizioni oggettive che giustificano il termine e che la prova del rispetto del limite percentuale incombe integralmente sul datore di lavoro. È sufficiente che il lavoratore alleghi la violazione della clausola per far scattare l'onere probatorio dell'impresa; non può invece pretendersi che il lavoratore dimostri che il proprio specifico contratto sia stato stipulato in spregio della percentuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio affermato e riesaminare anche la questione, rimasta sub iudice, dell'applicabilità del contratto collettivo invocato. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
l'onere della prova del rispetto della clausola di contingentamento grava sul datore di lavoro; la regola non si attenua perché si tratta di fatto negativo da provare
richiamato insieme all'art. 2697 c.c. per censurare l'erronea ripartizione dell'onere probatorio
richiamato nel motivo, ma la Corte decide la questione principalmente sul piano dell'onere della prova della clausola di contingentamento
richiamato per dedotta omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al rispetto del limite percentuale
richiamato nel secondo motivo in relazione alla nullità della sentenza per omessa pronuncia
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la rimessione al giudice del rinvio della decisione sulle spese
Massime di principio
- Nelle controversie sulla validità del termine apposto al contratto di lavoro, quando la legittimazione del termine dipende anche dal rispetto di una clausola di contingentamento prevista dalla disciplina collettiva, la prova dell'osservanza del limite percentuale incombe integralmente sul datore di lavoro.
- Il lavoratore è onerato soltanto di allegare la violazione del limite di contingentamento; non gli può essere richiesto di dimostrare che il proprio specifico contratto sia stato stipulato oltre la percentuale consentita.
- La violazione della clausola di contingentamento incide sulla legittimità della singola apposizione del termine e non dà luogo a una generica nullità successiva di tutti i contratti a termine stipulati nel periodo.
- Se il giudice di merito pone a carico del lavoratore la prova del mancato rispetto del contingente, viola l'art. 2697 c.c. e la decisione è cassabile.
- Quando una questione devoluta con l'appello non viene esaminata, può profilarsi nullità della sentenza per omessa pronuncia; il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche i punti rimasti sub iudice.
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