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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18544/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto era generico, apodittico e privo di specifica correlazione con la motivazione della sentenza d'appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per furto pluriaggravato. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo, con cui si lamentava in modo apodittico e generico la carenza di motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non si confrontava con le ragioni della decisione di merito e non aveva la necessaria correlazione con le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    Il testo parla di furto pluriaggravato, ma non indica espressamente l'articolo; la qualificazione del reato è ricavata solo dalla sentenza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01

    Il motivo di ricorso è inammissibile se non presenta la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni generiche o apodittiche sulla motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi con le specifiche ragioni della decisione.
  • L'ammissibilità del motivo richiede una critica puntuale e correlata alle argomentazioni della sentenza di merito; la mera deduzione astratta di vizi motivazionali non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

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