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Parere

Parere n. 39/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor-OMISSIS-, contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento; i) della deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 27 maggio 2025 avente ad oggetto "Rimborso spese legali all'ex Funzionario -OMISSIS- per il giudizio Tribunale penale di -OMISSIS-. Revoca in autotutela della deliberazione di Giunta Comunale n.162 del 27.6.2024 ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n.241/1990 ss.mm.ii."; ii) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, comunque connesso e comunque conseguenziale ancorché di data e tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 27 maggio 2025, con cui è stata annullata in autotutela la precedente deliberazione n. 162 del 27 giugno 2024 relativa al rimborso delle spese legali sostenute dall’ex funzionario in un procedimento penale.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Comune ha annullato ex tunc, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la precedente deliberazione che aveva riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale conclusosi con il non luogo a procedere per insussistenza del fatto. Sono stati dedotti cinque motivi: mancanza di conflitto di interessi; correttezza dell’iter procedimentale seguito per il rimborso; violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità, motivazione, non contraddittorietà, ragionevolezza e divieto di sviamento; erronea valutazione dei fatti; incompetenza ed eccesso di potere. Il ricorrente ha inoltre chiesto la conferma delle determinazioni dirigenziali con cui il Comune aveva riconosciuto e liquidato il rimborso di euro 5.449,51. È stata altresì proposta istanza cautelare.

Il parere

La Sezione ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora, rilevando che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare la gravità e l’irreparabilità del danno prospettato. Quanto al merito, ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, in ragione dell’assenza della relazione istruttoria. Ha quindi disposto che il Ministero dell’interno trasmetta una dettagliata relazione sui singoli motivi di ricorso entro 50 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni, che dovranno essere allegate alla relazione. Ogni decisione in rito e nel merito è stata riservata. La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, secondo cui le garanzie convenzionali, incluso il diritto alla ragionevole durata del processo, si applicano anche al ricorso straordinario.

Osservazioni

Istanza cautelare

La domanda cautelare è stata ritenuta infondata per difetto del periculum in mora, poiché il ricorrente non ha fornito idonei elementi probatori della gravità e irreparabilità del danno prospettato.

Relazione istruttoria

Il ricorso non è stato ritenuto maturo per la decisione. Il Ministero dell’interno deve trasmettere una relazione istruttoria dettagliata sui singoli motivi di ricorso entro 50 giorni dalla comunicazione del parere.

Contraddittorio procedimentale

La relazione deve essere previamente trasmessa al ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni; tali osservazioni devono essere incluse nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato.

Ragionevole durata del ricorso straordinario

L’adempimento istruttorio deve essere eseguito nel termine assegnato anche per prevenire l’eventuale responsabilità erariale connessa al pagamento dell’indennizzo per la ritardata definizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    annullare ex tunc in autotutela

    È indicata dal Comune quale base giuridica dell’annullamento in autotutela della precedente deliberazione sul rimborso delle spese legali; il Consiglio di Stato non esamina ancora nel merito la legittimità dell’esercizio del potere.

  • artt. 3, 24 e 97 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente a fondamento delle censure relative a motivazione, diritto di difesa, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; tali censure restano impregiudicate.

  • sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023

    Richiamata per affermare che le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, incluso il diritto alla ragionevole durata del processo, sono applicabili anche al ricorso straordinario.

  • art. 6 CEDU

    ragionevole durata dei processi

    La garanzia della ragionevole durata del processo è ritenuta riferibile anche al procedimento relativo al ricorso straordinario.

  • sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia

    È indicata come precedente all’origine del nuovo indirizzo secondo cui le tutele convenzionali si applicano anche al ricorso straordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, unitamente agli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quando manca una relazione istruttoria adeguata sui motivi dedotti, il Consiglio di Stato può sospendere l’esame dell’affare e disporre specifici incombenti istruttori, riservando ogni decisione in rito e nel merito.
  • La relazione istruttoria richiesta nell’ambito del ricorso straordinario deve esaminare analiticamente i singoli motivi di ricorso e deve essere corredata dalle osservazioni e controdeduzioni del ricorrente, previamente posto in condizione di presentarle entro un termine non inferiore a quello assegnato.
  • L’istanza cautelare nel ricorso straordinario richiede la dimostrazione del periculum in mora; in mancanza di elementi probatori sulla gravità e irreparabilità del danno, la domanda cautelare deve essere respinta.
  • Le garanzie dell’art. 6 CEDU relative alla ragionevole durata del processo si applicano anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il rispetto dei termini istruttori è pertanto funzionale anche a evitare conseguenze indennitarie e responsabilità erariali per il ritardo.

Ricorso straordinario sull’annullamento del rimborso delle spese legali

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un ex funzionario comunale contro il Comune, avverso la deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 27 maggio 2025. Con tale atto il Comune aveva annullato ex tunc, in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la precedente deliberazione n. 162 del 27 giugno 2024, con cui era stato riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente in un procedimento penale.

Premesse fattuali

Il ricorrente aveva svolto le funzioni di responsabile dell’area finanziaria e, ad interim, dell’area tributi del Comune dal 7 gennaio 2013 al 24 febbraio 2014. In seguito a un procedimento penale nel quale il Comune si era costituito parte civile, il giudice delle indagini preliminari aveva dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti per insussistenza del fatto.

Il ricorrente aveva quindi chiesto il rimborso delle spese legali. Il Comune aveva adottato determinazioni dirigenziali con cui aveva riconosciuto gli importi dovuti e, con la deliberazione n. 162 del 27 giugno 2024, aveva riconosciuto la legittimità della richiesta e posto a carico dell’ente gli oneri sostenuti. Successivamente era stata liquidata la somma complessiva di euro 5.449,51.

Con la deliberazione n. 178 del 27 maggio 2025, la Giunta comunale aveva disposto l’annullamento ex tunc della precedente deliberazione n. 162. Dopo l’avvio del procedimento e lo scambio di osservazioni tra il ricorrente e il Comune, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario, chiedendo anche la conferma degli atti dirigenziali di riconoscimento e liquidazione del rimborso.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto cinque motivi:

  • mancanza di conflitto di interessi;
  • correttezza dell’iter procedimentale seguito per il rimborso delle spese legali;
  • violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza motivazionale, ragionevolezza e divieto di sviamento;
  • erronea valutazione dei fatti;
  • incompetenza ed eccesso di potere.

Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli effetti dell’atto impugnato.

Valutazione sulla domanda cautelare

La Sezione ha respinto l’istanza cautelare. Il rigetto non dipende da una valutazione definitiva sulla legittimità dell’annullamento in autotutela, ma dal difetto del periculum in mora.

Secondo il parere, il ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare la gravità e l’irreparabilità del danno derivante dall’efficacia della deliberazione impugnata. La domanda cautelare è stata quindi ritenuta infondata, restando impregiudicato l’esame delle questioni di rito e di merito.

Necessità di integrazione istruttoria

La Sezione ha rilevato che il ricorso non era maturo per la decisione, soprattutto per l’assenza della relazione istruttoria dell’amministrazione competente. È stato pertanto disposto un supplemento istruttorio, con richiesta al Ministero dell’interno di predisporre una relazione dettagliata sui singoli motivi di ricorso.

La relazione deve essere trasmessa entro 50 giorni dalla comunicazione del parere. Prima dell’invio al Consiglio di Stato, essa deve essere trasmessa al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. La relazione finale dovrà comprendere anche tali deduzioni.

Ragionevole durata del procedimento

Il Consiglio di Stato ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia. Da tali precedenti deriva l’applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie previste dall’art. 6 CEDU, tra cui quella relativa alla ragionevole durata del procedimento.

Il rispetto del termine assegnato al Ministero dell’interno è stato quindi qualificato come indispensabile anche per prevenire eventuali conseguenze erariali derivanti dal pagamento dell’indennizzo per la ritardata definizione del ricorso.

Esito del parere

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione non ha deciso né le questioni preliminari né il merito delle censure, riservando ogni valutazione successiva all’acquisizione della relazione istruttoria e delle controdeduzioni del ricorrente.

L’ulteriore trattazione è stata rinviata a data da destinarsi. È stata inoltre disposta la comunicazione del parere al Ministero dell’interno e alle parti, nonché l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualeTutela cautelarePartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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