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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35668/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 14 maggio 2026 della Corte d’appello di Messina, pronunciata in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, che aveva confermato la responsabilità per peculato e rideterminato la pena riconoscendo le attenuanti generiche. Secondo l’imputazione, l’imputato, funzionario amministrativo-contabile di Messinambiente S.p.A. addetto ai mandati di pagamento dei fornitori, avrebbe fatto acquistare tramite una società a lui riconducibile un prodotto chimico destinato alla pulizia stradale, il Polysolver, poi rivenduto attraverso un’altra società a Messinambiente a prezzo maggiorato; avrebbe quindi personalmente emesso i mandati di pagamento, appropriandosi della differenza tra prezzo d’acquisto e prezzo di rivendita. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 627 c.p.p. e motivazione apparente sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio, sostenendo che la Corte territoriale non avesse individuato mansioni effettive, poteri istruttori o margini di autonomia e che le deposizioni testimoniali descrivessero un semplice impiegato d’ordine; 2) erronea qualificazione come peculato anziché truffa, per mancanza del possesso qualificato e di un rapporto diretto con il denaro pubblico, non avendo l’imputato poteri sui conti o qualifica di economo o cassiere; 3) contraddittorietà della motivazione, perché la responsabilità sarebbe stata fondata alternativamente sul potere dispositivo sul denaro e sull’influenza derivante dal rapporto fiduciario con il vertice aziendale, con una condotta ritenuta più prossima al traffico di influenze illecite; 4) omesso riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità prevista dall’art. 323-bis c.p.; 5) eccessività della pena e genericità della motivazione sulla pena base e sullo scostamento dal minimo. La difesa aveva inoltre chiesto il rinvio dell’udienza per adesione del difensore all’astensione collettiva; il Procuratore generale aveva concluso per l’annullamento senza rinvio, ritenendo il fatto qualificabile come truffa aggravata prescritta.

La decisione

La Cassazione ha respinto preliminarmente la richiesta di rinvio: nel giudizio cartolare ex art. 611, comma 1-bis, c.p.p., in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, l’adesione del difensore all’astensione non dà diritto al rinvio, perché non è prevista la sua partecipazione all’udienza. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati o non deducibili. Sul primo motivo ha rilevato che il precedente annullamento era stato disposto per vizio di motivazione, non per errore nell’individuazione dei criteri giuridici: il giudice di rinvio poteva riesaminare le prove e aveva svolto un accertamento concreto, valorizzando l’ordine di servizio dell’11 settembre 2009, le intercettazioni, la testimonianza sul ruolo di referente dell’azienda e le modalità della fornitura e dei pagamenti; la richiesta di rivalutare testimonianze già esaminate non è consentita in cassazione. Sul secondo motivo ha confermato che il possesso richiesto per il peculato può derivare anche da prassi e consuetudini d’ufficio e che l’imputato, addetto ai mandati e autore materiale della loro emissione, aveva una relazione funzionale diretta con il denaro pubblico, senza che occorressero poteri sui conti o poteri certificativi. La distinzione dalla truffa dipende dal fatto che nel peculato il bene è già nella disponibilità dell’agente per ragione dell’ufficio, mentre nella truffa il soggetto se ne procura il possesso inducendo in errore chi lo detiene. La Corte ha anche escluso la diversa ricostruzione proposta dal Procuratore generale: il fatto contestato collocava l’appropriazione nell’emissione dei mandati pubblici e, nella condotta descritta, l’imputato riuniva in sé il ruolo di artefice dell’interposizione e quello di soggetto competente a disporre il pagamento, mancando la necessaria distinzione tra chi raggira e chi, ingannato, dispone del bene. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il rapporto fiduciario e l’inserimento funzionale spiegavano la disponibilità del denaro, mentre l’interposizione e i mandati costituivano la condotta appropriativa; è stata esclusa anche la mediazione verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio terzo necessaria per il prospettato traffico di influenze illecite. Il quarto motivo è stato respinto perché il diniego dell’attenuante ex art. 323-bis c.p. era motivato considerando profitto, modalità articolate della condotta, intensità del dolo e incidenza sull’azione amministrativa; tali elementi erano compatibili con il riconoscimento delle attenuanti generiche, fondate su presupposti diversi. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile: lo scostamento dal minimo edittale era di sei mesi, inferiore alla media edittale, e la motivazione sulla gravità del mercimonio, sulla rete di connivenze e sulla riduzione di un terzo per le attenuanti generiche era adeguata. L’imputato è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in 3.686 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    nel giudizio di cassazione celebrato - come nel caso in esame - in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale.

    Nel giudizio di cassazione cartolare, senza tempestiva richiesta di discussione orale, l’istanza di rinvio per adesione del difensore all’astensione collettiva è priva di effetti, poiché il difensore non ha diritto di partecipare all’udienza.

  • art. 627 c.p.p.

    in caso di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte, ferma restando la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato; in caso di annullamento per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, invece, il giudice del rinvio può procedere a un nuovo esame del compendio probatorio già acquisito, con il solo limite di non ripetere i medesimi vizi motivazionali censurati dalla sentenza rescindente.

    Il contenuto del vincolo del giudice di rinvio dipende dal vizio che ha determinato l’annullamento: se l’annullamento riguarda la motivazione, è consentito un nuovo esame delle prove già acquisite, purché non si ripetano i vizi censurati.

  • art. 357 c.p.

    in linea con l’indirizzo secondo il quale tale qualifica prescinde dalla natura del rapporto con l’ente, anche quando esso sia di diritto privato, e va accertata in chiave oggettivo-funzionale, dovendosi a tal fine avere riguardo alla connessione diretta, ovvero al rapporto ausiliario o strumentale, tra l’attività concretamente svolta e l’espletamento di un pubblico servizio

    La qualifica pubblicistica si accerta in concreto secondo un criterio oggettivo-funzionale e non dipende dalla natura pubblica o privata del rapporto con l’ente; occorre una connessione diretta, ausiliaria o strumentale tra l’attività svolta e il pubblico servizio.

  • art. 358 c.p.

    in linea con l’indirizzo secondo il quale tale qualifica prescinde dalla natura del rapporto con l’ente, anche quando esso sia di diritto privato, e va accertata in chiave oggettivo-funzionale, dovendosi a tal fine avere riguardo alla connessione diretta, ovvero al rapporto ausiliario o strumentale, tra l’attività concretamente svolta e l’espletamento di un pubblico servizio

    La qualifica di incaricato di pubblico servizio prescinde dalla natura del rapporto con l’ente e si determina considerando il collegamento funzionale concreto tra le mansioni svolte e il servizio pubblico.

  • art. 314 c.p.

    in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell’agente, ma anche quello derivante da prassi e consuetudini, pur irrituali, invalse nell’ufficio, che consentano al soggetto di ingerirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità materiale del bene, trovando nella funzione o nel servizio l’occasione del suo verificarsi

    Il possesso rilevante per il peculato comprende anche la disponibilità materiale derivante da prassi d’ufficio, pur irrituali, quando l’ingerenza sul bene trova occasione nella funzione o nel servizio. È sufficiente una relazione funzionale diretta con il bene: non sono indispensabili poteri certificativi o disponibilità diretta dei conti dell’ente.

  • art. 640 c.p.

    ricorre il peculato quando l’agente, già nella disponibilità del bene per ragione dell’ufficio, se ne appropria, eventualmente ricorrendo ad artifici per mascherare l’appropriazione; ricorre invece la truffa aggravata quando l’agente, non avendo il possesso del bene, se lo procuri fraudolentemente inducendo in errore chi ne ha la disponibilità

    La truffa si distingue dal peculato perché presuppone che l’agente, privo del possesso del bene, lo acquisisca inducendo in errore chi ne ha la disponibilità; se il bene è già nella disponibilità dell’agente per ragione dell’ufficio e gli artifici servono a dissimularne l’appropriazione, ricorre il peculato.

  • art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

    Tale schema, invero, postula la dissociazione tra il soggetto che pone in essere l’artificio e il soggetto passivo, titolare del potere dispositivo sul bene, il quale, tratto in inganno, dispone del bene stesso in favore, diretto o indiretto, dell’agente.

    La truffa richiede che il soggetto che realizza gli artifici e quello che, ingannato, dispone del bene siano distinti; la sovrapposizione dei ruoli è incompatibile con lo schema truffaldino descritto dalla Corte.

  • art. 346-bis c.p.

    tale fattispecie presuppone un’attività di intermediazione dell’agente verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio terzo, finalizzata a fargli compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o comunque non dovuto, dietro corresponsione o promessa di denaro o altra utilità destinata a remunerare la sola mediazione.

    Il traffico di influenze illecite presuppone una mediazione verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio terzo, diretta a ottenere un atto contrario ai doveri d’ufficio o comunque non dovuto e remunerata con denaro o altra utilità.

  • art. 323-bis c.p.

    Tale attenuante, invero, prevista per i fatti di particolare tenuità, ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato.

    La particolare tenuità va valutata globalmente, considerando non solo il danno o il profitto, ma anche le modalità della condotta, l’atteggiamento soggettivo e l’evento. Il diniego è adeguatamente motivato se confronta concretamente tali elementi.

  • art. 132 c.p.

    la determinazione della pena, quando non si discosti in misura rilevante dal minimo edittale, non richiede un’analitica disamina di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione, anche sintetica, degli elementi ritenuti prevalenti.

    Quando la pena si discosta in misura non rilevante dal minimo edittale, è sufficiente indicare sinteticamente gli elementi ritenuti prevalenti, senza un’analisi di ciascun criterio di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    la determinazione della pena, quando non si discosti in misura rilevante dal minimo edittale, non richiede un’analitica disamina di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione, anche sintetica, degli elementi ritenuti prevalenti.

    I criteri dell’art. 133 c.p. non devono essere esaminati analiticamente quando la pena è prossima al minimo; è sufficiente una motivazione sintetica sugli elementi prevalenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, se l’annullamento è stato disposto per vizio di motivazione e non per violazione di legge, il giudice può riesaminare il materiale probatorio già acquisito, purché affronti effettivamente il rilievo della sentenza rescindente e non riproduca il vizio censurato.
  • La qualifica di incaricato di pubblico servizio va accertata in concreto, secondo un criterio oggettivo-funzionale, considerando il collegamento diretto, ausiliario o strumentale tra le mansioni effettive e il pubblico servizio; la natura privatistica del rapporto con l’ente non è decisiva.
  • Nel peculato, il possesso per ragione dell’ufficio o del servizio può derivare anche da prassi d’ufficio irrituali che consentano l’ingerenza materiale nel bene, se tale disponibilità trova occasione nella funzione. Non sono indispensabili la titolarità dei conti dell’ente o specifici poteri certificativi.
  • Peculato e truffa si distinguono in base al momento e al modo di acquisizione della disponibilità del bene: è peculato l’appropriazione di un bene già nella disponibilità funzionale dell’agente; è truffa l’acquisizione fraudolenta del possesso mediante induzione in errore di chi lo detiene.
  • La truffa richiede la distinzione tra chi pone in essere gli artifici e chi, ingannato, dispone del bene. Se la stessa persona realizza l’interposizione fraudolenta e dispone, per ragione dell’ufficio, il pagamento pubblico, la condotta non corrisponde allo schema della truffa descritto dalla Corte.
  • Il traffico di influenze illecite presuppone una mediazione dell’agente verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio terzo, diretta a ottenere un atto contrario ai doveri d’ufficio o comunque non dovuto e remunerata; non ricorre per il solo fatto che l’agente sfrutti la propria posizione funzionale per gestire direttamente l’operazione e conseguire un profitto.
  • La particolare tenuità prevista dall’art. 323-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della gravità del fatto, comprensiva di danno o profitto, modalità della condotta, atteggiamento soggettivo ed evento; il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone di riconoscere anche tale attenuante, se i relativi presupposti sono diversi.
  • Se la pena è prossima al minimo edittale e lo scostamento non è rilevante, la motivazione può limitarsi a indicare sinteticamente gli elementi ritenuti prevalenti, senza un esame analitico di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p.
  • Nel giudizio di cassazione celebrato in forma cartolare, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, l’adesione del difensore all’astensione collettiva non attribuisce un diritto al rinvio quando non è prevista la sua partecipazione all’udienza.

Come è indicizzato

MateriePeculatoImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

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