Cassazione Civile, Ordinanza n. 28957/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrici)
La controversia
Due dipendenti dell'ente, trasferite per mobilità volontaria e titolari di un assegno ad personam di garanzia, hanno agito per far dichiarare prescritto il diritto dell'ente a recuperare somme che, secondo la loro prospettazione, erano state indebitamente erogate in relazione alla procedura di riassorbimento dell'assegno. Esse hanno sostenuto che un verbale di intesa con le organizzazioni sindacali aveva sospeso per un anno il riassorbimento, con facoltà dell'ente di recuperare le somme non riassorbite solo in caso di mancato accordo risolutivo entro quel termine. Poiché l'ente aveva iniziato il recupero mediante trattenute in busta paga nel 2019, le lavoratrici chiedevano la declaratoria di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione e la restituzione delle somme già trattenute. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece ritenuto prescritto il diritto dell'ente alla ripetizione delle somme erogate prima del 18 febbraio 2009 e aveva condannato l'ente a restituire le trattenute operate dal febbraio 2019, salvo una quota riferita al mese di febbraio 2009. L'ente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., degli artt. 38 e 39 dei c.c.n.l. richiamati, nonché degli artt. 2033, 2935, 2934 e 2946 c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che l'accordo sindacale dovesse essere interpretato nel senso di una sospensione limitata fino al febbraio 2009, che tale limite fosse stato superato solo per comportamento concludente, che la prescrizione fosse decennale ma decorresse dal 1 marzo 2009, e che il recupero non potesse essere effettuato prima della definitiva mancata intesa con le oo.ss. secondo l'assetto contrattuale successivo. Ha inoltre sostenuto che il termine previsto nell'accordo avesse natura ordinatoria e non perentoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e cattiva interpretazione degli accordi collettivi, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di merito, in particolare a far riconoscere una proroga tacita dell'accordo oltre il termine annuale fissato, mentre la Corte territoriale aveva già accertato che l'accordo aveva efficacia annuale senza possibilità di proroga tacita. La Corte ha quindi escluso il sindacato di legittimità su tale rivalutazione fattuale, richiamando il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e l'ente ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Le regole ermeneutiche contrattuali non possono essere invocate per ottenere in cassazione una rivalutazione dei fatti o delle risultanze probatorie già compiuta dal giudice di merito.
artt. 38 e 39 c.c.n.l. 2006-2009
Richiamati dal ricorrente come base del regime dell'assegno ad personam e del suo riassorbimento; la Corte non entra nel merito interpretativo perché la censura è ritenuta inammissibile.
c.c.n.l. 2016-2018
Richiamato dal ricorrente per sostenere che solo con tale contratto fosse divenuto possibile il recupero; la Corte non esamina nel merito la questione per inammissibilità del motivo.
Norma invocata dal ricorrente in tema di ripetizione dell'indebito; la censura non viene scrutinata nel merito.
Invocato sul momento di decorrenza della prescrizione; non oggetto di esame di merito per inammissibilità del ricorso.
Richiamato per sostenere l'estinzione del diritto per prescrizione; la Corte non affronta il tema nel merito.
Invocato per la prescrizione decennale del diritto di ripetizione; la Corte non ne esamina l'applicazione concreta.
art. 111 Cost.
Richiamato nel ricorso, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione di inammissibilità.
art. 6 CEDU
Richiamato in combinazione con l'art. 111 Cost., senza specifico vaglio da parte della Corte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte rileva che il motivo, pur formalmente proposto come violazione di legge, in sostanza mira alla rivalutazione del merito.
Norma richiamata per la memoria del ricorrente in camera di consiglio.
Richiamato per rinviare a precedenti conformi, quale supporto motivazionale sintetico.
Non espressamente citato nel testo, non incluso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, richieda in realtà una nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell'interpretazione delle risultanze già apprezzate dal giudice di merito.
- L'interpretazione degli accordi collettivi o negoziali non può essere censurata in sede di legittimità se la doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze fattuali, anziché in un effettivo errore di diritto.
- Quando il giudice di merito abbia accertato in fatto il significato e la durata di un accordo, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e logicamente non contraddittoria.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e l'individuazione delle circostanze di fatto rilevanti.
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