Cassazione Penale, Sentenza n. 31499/2022 del 23/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Michelini ha impugnato la sentenza di condanna per omicidio volontario (fatto del 15/10/2018) contestando in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva (richiesta di una perizia balistica-cinematica per sostenere l'ipotesi di sparo accidentale); 2) errato diniego della legittima difesa (anche putativa) e dell'eccesso colposo, per non aver valutato ex ante la pericolosità dell'aggressione e le condizioni di concitazione; 3) errata applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante della provocazione; 4) errore di legge e vizio di motivazione circa la non piena diminuzione di pena derivante dall'applicazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formato con motivi non consentiti o manifestamente infondati. In particolare: il primo motivo è inammissibile per la preclusione, derivante dal rito abbreviato in primo grado, alla deduzione di mancata assunzione di prova decisiva; ove proposto come vizio di motivazione, esso è comunque rigettato come mera riproposizione di valutazioni di fatto già congruamente esaminate dal merito. Il secondo motivo è ritenuto una rivalutazione del fatto non consentita in Cassazione; la legittima difesa è stata esclusa in modo logico in rapporto alla sproporzione tra offesa e difesa e alla prova che il Piovani era disarmato e contenuto dalla convivente. Il terzo motivo è inammissibile perché nuovo rispetto al secondo grado (art.606 c.3 c.p.p.). Il quarto motivo è inammissibile per genericità, essendovi motivazione congrua sulla misura della diminuzione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Impone che in Cassazione non possano essere dedotte questioni che non siano state tempestivamente proposte nei gradi precedenti; motivi nuovi o non sollevati in appello sono inammissibili.
Attribuiscono al giudice del merito la valutazione discrezionale dell'entità della pena e delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto congrua la diminuzione applicata.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità imputabile, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Giurisprudenza (Sez. I, n. 3253 del 12.6.2018)
Sez. I n. 3253 del 12.6.2018 (cassazione)
Secondo costante indirizzo della Corte di Cassazione, la scelta del rito abbreviato preclude la possibilità di contestare in sede di legittimità la mancata assunzione di prova decisiva.
Massime di principio
- Dopo un giudizio celebrato con rito abbreviato il difensore non può lamentare in Cassazione la mancata assunzione di prova decisiva: tale censura è preclusa e va proposta nei gradi di merito nei termini procedurali consentiti.
- La Corte di Cassazione non è sede di rinnovata valutazione del fatto: le doglianze che si risolvono in una rivalutazione delle prove o della credibilità delle fonti sono inammissibili.
- Motivi nuovi o non sollevati in appello (art.606 c.3 c.p.p.) non possono essere proposti in Cassazione e saranno dichiarati inammissibili.
- Per ottenere l'acquisizione di consulenze tecniche o accertamenti meccanici dell'arma è necessario chiederli tempestivamente nei gradi di merito, motivando la rilevanza e l'indispensabilità; attendersi che la mancata richiesta o la valutazione negativa del merito limiti la possibilità di successo in Cassazione.
- La legittima difesa va valutata con riferimento al contesto e alla proporzione tra offesa e difesa; se il giudice del merito ritiene che l'offesa non giustificasse una reazione letale, tale valutazione difficilmente sarà rivedibile in Cassazione salvo violazioni di diritto evidenti.
- Ricorsi generici o privi di specificità sulle ragioni della diminuzione della pena sono facilmente dichiarati inammissibili: le censure devono essere puntuali e fondate su profili giuridici rilevanti.
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