Cassazione Penale, Ordinanza n. 11058/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a due anni, quattro mesi di reclusione ed euro 500 di multa per un furto in abitazione aggravato. Con il ricorso ha dedotto: 1) violazione del principio del ne bis in idem, assumendo di essere già stato giudicato con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di furto semplice; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p.; 4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le prime tre censure non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e si limitassero a riproporre questioni già dedotte in appello e già motivate in secondo grado. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la doglianza relativa alle attenuanti generiche, rilevando che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato base contestato, nel quale il fatto è stato inquadrato dalla sentenza di merito.
aggravante ritenuta sussistente dai giudici di merito e contestata dal ricorrente, ma la Corte di cassazione non entra nel merito per l'inammissibilità dei motivi.
norma invocata dal ricorrente per ottenere la riqualificazione del fatto in furto semplice.
la Corte richiama il principio di specificità dei motivi di impugnazione, la cui mancanza comporta inammissibilità.
disciplina le circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione logica e non censurabile in cassazione.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per affermare la conseguenza economica dell'inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riprodurre le stesse censure già dedotte in appello.
- La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento: i motivi devono indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta.
- È inammissibile il ricorso che reitera doglianze già esaminate e respinte dal giudice di appello senza sviluppare una reale confutazione della motivazione di secondo grado.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione coerente, logica e priva di vizi giuridici o manifesti illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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