Cassazione Penale, Sentenza n. 11934/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano accusati di truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione dei Monopoli e di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico fidefaciente: avrebbero formato e presentato falsi modelli F24 per attestare pagamenti mai effettuati al fine di ottenere cartelle Bingo da distribuire nelle sale da gioco, procurando un ingiusto profitto e un danno all'Amministrazione. In sede di merito sono stati condannati per il delitto di falso (con declaratoria di prescrizione per la truffa in relazione a Palumbo). In Cassazione i ricorrenti hanno chiesto la riqualificazione della condotta (sostenerne la genuinità dei modelli e, quindi, l'applicabilità degli artt. 316-ter e 483 c.p.), la rinnovazione dell'istruttoria mediante perizia sui timbri e, infine, un diverso trattamento sanzionatorio invocando l'applicazione di circostanze attenuanti (art. 323-bis o art. 131-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto provata la falsità materiale dei modelli F24 sulla base delle chiare dichiarazioni dei direttori bancari (assenza di provvista, assenza di registrazioni contabili correlate, elementi mancanti sui modelli e timbri con caratteristiche diverse), configurando così la falsità materiale (art. 482 c.p.) e non una falsità ideologica (art. 483 c.p.). Ha escluso la riqualificazione in indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter c.p.), rilevando che la condotta non era un mero silenzio antidoveroso ma un'attività decipiente con produzione di documenti falsi che ha effettivamente indotto in errore l'ente erogatore; ha inoltre ritenuto improcedibile la richiesta di perizia in appello (attività esplorativa e discrezionalità del giudice) e ha giudicato infondata la censura sul trattamento sanzionatorio (irrelata rispetto alla fattispecie residua o genericamente formulata). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ciascuno, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 482 cod. pen. (falsità materiale)
La Corte ha ritenuto integrato il reato di falsità materiale perché gli F24 sono risultati atti che non erano mai stati realmente formati (assenza di operazioni bancarie e elementi tipici), dunque si è trattato di creazione o simulazione dell'esistenza documentale.
art. 483 cod. pen. (falsità ideologica)
Esclusa dalla Corte: la falsità ideologica presuppone un documento genuino proveniente da chi appare autore; qui, invece, il documento è stato ritenuto materialmente inesistente o creato falsamente, per cui la fattispecie non è applicabile.
art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di pubbliche erogazioni)
La Corte ha escluso la ricomprensione dei fatti in tale norma perché la condotta accertata non è stata mero silenzio antidoveroso o omissione di controllo, ma un'attività ingannevole consistente nella produzione di documenti falsi che ha effettivamente indotto in errore l'ente erogatore, rientrando nella fattispecie della truffa e della falsità materiale.
art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata ai danni dello Stato / enti pubblici)
Richiamato per distinguere ambiti applicativi: la Corte osserva che, se la condotta integra anche una truffa aggravata, il giudice deve valutare la sussunzione nella norma più specifica; nel caso concreto la condotta decettiva è stata ritenuta consistente e non riconducibile al mero ambito dell'art. 316-ter.
art. 323-bis cod. pen. (circostanza attenuante speciale)
Riferita dai ricorrenti come applicabile, la Corte ha ritenuto la questione eccentrica rispetto alla contestazione di falso residua (la norma si applica a fatti commessi contro la pubblica amministrazione) e pertanto non utile per il rilievo prospettato.
art. 131-bis cod. pen. (sospensione condizionale della pena / attenuanti speciali)
Censurata dai ricorrenti come alternativa, la Corte osserva che la richiamata norma non è correttamente pertinente rispetto alla contestazione principale rimasta; la doglianza è stata ritenuta generica.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Invocato genericamente dai ricorrenti in tema di determinazione della pena accessoria; la Corte ha ritenuto la censura generica perché priva di motivazione fattuale e giuridica dettagliata, impedendo il sindacato in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione: valutazione della prova)
La Corte ha rilevato che l'omesso accertamento peritale non è criterio di ammissibilità in Cassazione quando riguarda un mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice; inoltre la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello non può essere mero atto esplorativo.
Massime di principio
- Se la banca dichiara che non è mai stata effettuata la registrazione dell'operazione e che il documento manca degli elementi tipici e dei timbri usuali, il giudice può qualificare la fattispecie come falsità materiale (creazione di un documento inesistente) e non come falsità ideologica.
- La distinzione tra falsità materiale (art. 482) e falsità ideologica (art. 483) dipende dalla realtà documentale: se il documento non è mai esistito o è stato creato fittiziamente si applica la falsità materiale; se il documento è genuino ma contiene dichiarazioni false si applica la falsità ideologica.
- L'indebita percezione di pubbliche erogazioni (art. 316-ter) è diversa dalla truffa aggravata: il primo presuppone l'accertamento basato su autocertificazione senza attività accertativa dell'ente; se invece vi è attività ingannevole che induce l'ente all'erogazione, si configura la truffa (o reati connessi) e non l'art. 316-ter.
- In appello la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria che abbia carattere 'esplorativo' o mirata solo a trovare elementi potenzialmente favorevoli è generalmente inammissibile; il giudice di merito ha discrezionalità sul conferimento di perizie e mezzi di prova neutri.
- Le censure di carattere sanzionatorio devono essere formulate con specificità fattuale e giuridica: l'invocazione generica dei criteri di determinazione della pena (art. 133 c.p.) senza motivazione ostacola il sindacato della Cassazione.
- In casi simili è fondamentale documentare in modo preciso l'effettiva presentazione e la regolarità formale dei documenti (es. ricevute bancarie incontestabili, riscontri contabili) per poter efficacemente contrastare contestazioni di falsità materiale.
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