Cassazione Penale, Sentenza n. 27491/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e uso indebito di relazioni dei curatori riferite a una precedente declaratoria di fallimento poi annullata, con conseguente travisamento della qualifica del Comin (sostenuto come amministratore mentre avrebbe avuto solo la qualifica di liquidatore) e difetto di prova sull'effettiva tenuta delle scritture contabili (si deduce che i bilanci depositati fino al 2010 potrebbero essere falsi); 2) carenza di motivazione sulla mancata derubricazione del reato da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice documentale (art. 217 r.d. 267/1942), per insufficiente prova del dolo specifico richiesto per la fattispecie fraudolenta; 3) carenza di motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche alla sola Santolamazza, in quanto i precedenti indicati sarebbero costituiti da contravvenzioni depenalizzate o prescritte e dunque non ostativi al riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso (per alcuni profili ha dichiarato l'inammissibilità). Ha ritenuto infondati i primi due motivi sul piano della prova e della motivazione: i giudici di merito hanno legittimamente tratto il dolo specifico per bancarotta fraudolenta documentale da un insieme di indici (omessa consegna delle scritture, deposito dei bilanci sino al 2010, ingente esposizione debitoria, trasferimento non spiegato della rappresentanza alla persona anziana, irreperibilità e mancata collaborazione del Comin), e la mera affermazione difensiva di falsità dei bilanci non era sufficiente a ribaltare tale convincimento. La censura sull'uso di relazioni riferite a una precedente declaratoria di fallimento è stata ritenuta nuova e quindi non ammissibile in Cassazione se non dedotta in appello; inoltre non è stata fornita in ricorso la specifica allegazione necessaria per dimostrare il presunto travisamento di prova. Anche l'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile: la valutazione del giudice di merito sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta congrua e non viziata da manifesta illogicità. Conseguentemente la condanna per bancarotta fraudolenta documentale è stata confermata.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato che l'occultamento, l'omessa tenuta o la distruzione delle scritture, nonché la mancata consegna agli organi fallimentari, sono condotte che possono integrare il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori e giustificano la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale.
r.d. 16 marzo 1942, n. 267: art. 223 (bancarotta fraudolenta)
Norma incriminatrice richiamata come quadro della responsabilità per bancarotta fraudolenta; la Corte ha confermato che dagli indici di condotta si può ricavare il dolo specifico richiesto.
r.d. 16 marzo 1942, n. 267: art. 217 (bancarotta documentale semplice)
La Corte distingue la fattispecie più lieve (art. 217) dall'art. 216: la semplice omissione o negligenza può integrare bancarotta documentale semplice, ma quando l'omissione o l'occultamento sono finalizzati a impedire la ricostruzione del patrimonio e a recare pregiudizio ai creditori è configurabile la bancarotta fraudolenta.
Codice di procedura penale: art. 606, comma 3
Limiti di ammissibilità del riesame in Cassazione delle questioni non dedotte in grado di appello; la Corte ha ritenuto alcune doglianze nuove e quindi non deducibili in Cassazione.
Codice di procedura penale: art. 609, comma 2
Richiama il divieto di dedurre in Cassazione questioni non proposte in appello salvo casi eccezionali; usata per dichiarare inammissibili alcune censure.
Codice penale: artt. 132 e 133
Criteri legali per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito sul loro non riconoscimento.
Codice di procedura penale: art. 616
Prevede gli effetti della declaratoria di rigetto del ricorso in Cassazione; indicata come norma procedurale finale.
Massime di principio
- La mera esistenza di bilanci depositati non esclude, di per sé, la commissione di bancarotta fraudolenta documentale: se le scritture contabili sono occultate o non consegnate e vi sono indici che tali condotte miravano a pregiudicare i creditori, il dolo specifico può essere desunto dalle circostanze.
- L'accertamento del dolo specifico in reati documentali si basa frequentemente su elementi circostanziali (omessa consegna delle scritture, ingente esposizione debitoria, trasferimenti non spiegati di rappresentanza, comportamento elusivo o irreperibilità) e su massime di esperienza; le affermazioni difensive prive di elementi probatori non ribaltano la motivazione del giudice di merito.
- Questioni processuali non sollevate in appello non sono normalmente riesaminabili in Cassazione; chi vuol contestare l'uso di determinate prove o travisamenti deve proporre le relative doglianze già in appello e con specifiche allegazioni.
- La riclassificazione del fatto dal più grave al meno grave richiede che il giudice non abbia elementi ragionevoli per ritenere il dolo volto a recare pregiudizio ai creditori; la semplice omissione per negligenza può giustificare la banca rotta semplice, ma l'insieme delle circostanze può sostenere la fattispecie fraudolenta.
- La valutazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è di stretta competenza del giudice del merito e il sindacato di legittimità è limitato: serve dimostrare manifesta illogicità o incongruità della motivazione per ottenere riforma in Cassazione.
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