Cassazione Civile, Ordinanza n. 27973/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dall'opposizione a ordinanza-ingiunzione proposta da una società e da un coobbligato persona fisica; in primo grado era stata disposta la compensazione delle spese. In appello, il Tribunale aveva accolto l'appello incidentale delle controparti e aveva condannato il Comune alle spese del primo grado e del secondo grado, oltre ad attestare i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 166 e 343 c.p.c., deducendo che il Tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi su un appello incidentale che non era stato proposto all'atto della costituzione delle controparti e che, in ogni caso, sarebbe stato tardivo perché la costituzione era avvenuta oltre il termine di 20 giorni prima della prima udienza; (2) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dalla l. n. 228/2012, sostenendo che il c.d. doppio contributo non fosse applicabile ratione temporis, poiché l'appello era stato notificato prima dell'entrata in vigore della norma.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Sul primo ha rilevato, dalla lettura degli atti, che le controparti non avevano proposto alcuna impugnazione incidentale, ma avevano solo chiesto la rifusione delle spese senza censurare la compensazione disposta dal primo giudice; ha inoltre osservato che, comunque, un eventuale appello incidentale sarebbe stato tardivo perché la costituzione era avvenuta oltre il termine di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. Sul secondo ha affermato che il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai procedimenti di impugnazione introdotti dal 29 gennaio 2013, sicché non poteva trovare applicazione a un appello notificato il 6 settembre 2012. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio nei capi relativi alle spese di primo grado e alla dichiarazione sui presupposti del contributo unificato, confermando la compensazione delle spese del primo grado; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle parti intimate.
Norme richiamate
termine di 20 giorni prima della data della prima udienza
La costituzione dell'appellato oltre tale termine rende tardiva l'eventuale impugnazione incidentale.
L'appello incidentale deve essere ritualmente proposto; non basta una mera domanda sulle spese per contestare la statuizione di compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Il presupposto del c.d. doppio contributo è collegato all'esito dell'impugnazione, ma la sua applicazione temporale segue la disciplina introdotta dalla l. n. 228/2012.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 18, l. n. 228/2012
si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge
La disposizione sul doppio contributo si applica solo alle impugnazioni introdotte dal 29 gennaio 2013 in avanti.
È richiamata nel motivo, ma il testo della sentenza non chiarisce una specifica interpretazione autonoma della norma.
Massime di principio
- L'appello incidentale deve essere espressamente proposto con specifiche censure contro la decisione impugnata; una semplice istanza di riforma sulle spese non equivale a impugnazione.
- L'impugnazione incidentale dell'appellato è soggetta al termine di costituzione previsto dagli artt. 166 e 343 c.p.c.; se la costituzione avviene dopo la prima udienza o oltre il termine utile, l'impugnazione è tardiva e inammissibile.
- L'obbligo di versare il c.d. doppio contributo unificato presuppone un'impugnazione definita con integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ma la sua applicazione va verificata anche sul piano temporale in base alla data di introduzione del procedimento.
- La disciplina dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica retroattivamente alle impugnazioni introdotte prima del 29 gennaio 2013.
- Quando la decisione impugnata contiene un capo sulle spese fondato su un presupposto processuale o normativo erroneamente applicato, la cassazione può avvenire senza rinvio se non residuano ulteriori accertamenti di merito da svolgere.
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