Cassazione Penale, Sentenza n. 48745/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. La motivazione sottolinea che il Tribunale ha erroneamente richiesto la prova di un vulnus concreto alle investigazioni, mentre è sufficiente la idoneità astratta della condotta a alterare la base fattuale delle indagini.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Campobasso per il delitto di favoreggiamento personale, sostenendo che il Tribunale ha errato nel ritenere non configurabile il reato perché le indagini erano ormai concluse e le dichiarazioni dell'imputato non avrebbero arrecato ostacolo. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge quanto alla natura della fattispecie (art. 378 c.p.), che è reato di pericolo a forma libera: basta una condotta astrattamente idonea ad agevolare chi ha commesso l'illecito o a eludere le investigazioni, senza necessità di dimostrare un effettivo pregiudizio o vantaggio concreto.
Norme richiamate
art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale)
La Corte interpreta la norma come riferibile a un delitto di pericolo a forma libera: integra il reato una condotta idonea ad agevolare la posizione dell'autore dell'illecito o a eludere investigazioni/ricerche, senza che sia necessario dimostrare un concreto vantaggio o l'effettiva compromissione delle indagini.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
La disposizione viene richiamata quale base procedurale per il rinvio alla Corte di appello competente dopo l'annullamento della sentenza da parte della Corte, per il nuovo giudizio di appello.
Massime di principio
- Il delitto di favoreggiamento personale va inteso come reato di pericolo a forma libera: non è necessario provare che le indagini siano state effettivamente compromesse o che il favorito abbia ottenuto un vantaggio concreto.
- Dichiarazioni fuorvianti rese alla Polizia giudiziaria possono integrare il reato anche quando le indagini sono già avanzate o quando gli investigatori ritengono di poter ricostruire comunque i fatti.
- Il giudice deve valutare l'idoneità astratta della condotta a alterare la base fattuale ricostruttiva: l'accertamento non si esaurisce nella verifica dell'esito concreto, ma nella valutazione se la condotta poteva ragionevolmente ostacolare o fuorviare le investigazioni.
- Un'assoluzione motivata soltanto sul presupposto che le indagini fossero concluse o che gli agenti avessero gia' raccolto elementi non è sufficiente se non affronta la questione dell'idoneità della condotta a influire sulla ricostruzione dei fatti.
- In casi analoghi, gli organi investigativi dovrebbero considerare l'escussione dell'acquirente o di soggetti informati sui fatti per verificare ripetitività di condotte e disponibilità di droga, poiché il rifiuto o le dichiarazioni fuorvianti possono costituire elementi di favoreggiamento.
- La Procura può impugnare l'assoluzione quando ritiene che il giudice abbia erroneamente applicato la nozione di reato di danno al posto di quella di pericolo; la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo giudizio.
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