Cassazione Civile, Ordinanza n. 28789/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel procedimento davanti al Tribunale di Caltanissetta per l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, tre consulenti tecnici d'ufficio ricevevano incarichi complessi su un compendio di beni sequestrati, sulla situazione economico-patrimoniale di imprese e società, sulla sproporzione tra beni e redditi e sulla capacità di risparmio. Dopo vari supplementi di indagine e integrazioni della relazione, i consulenti chiedevano una liquidazione molto più elevata, valorizzando la complessità dell'incarico, la pluralità degli accertamenti, la necessità di cumulare i compensi previsti da diverse voci del D.M. 30 maggio 2002 e l'applicazione della maggiorazione per incarico collegiale. Il Tribunale liquidava invece un importo sensibilmente inferiore. Con l'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 i consulenti sostenevano che il decreto di liquidazione avesse erroneamente: 1) ricondotto l'attività a una valutazione unitaria e globale del patrimonio, anziché sommare i singoli accertamenti; 2) applicato l'art. 3 del D.M. 30 maggio 2002 anziché l'art. 2; 3) omesso di cumulare l'art. 2 con l'art. 4 del medesimo decreto per i quesiti relativi agli aspetti contabili e di bilancio; 4) liquidato un compenso non equo rispetto al lavoro svolto. Il Tribunale rigettava l'opposizione; i consulenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 e 13 del D.M. 30 maggio 2002 e dei principi sulla determinazione del compenso del CTU, nonché la mancata applicazione cumulativa delle voci tariffarie invocate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché il tribunale si era conformato a un orientamento già affermato in materia di misure di prevenzione, secondo cui la liquidazione del compenso del perito/consulente va riferita alla valutazione unitaria e globale del patrimonio, non alla somma dei singoli flussi di entrata e uscita. Ha inoltre osservato che la qualificazione dell'attività svolta nel quesito 3 come unitaria e non eterogenea era un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio dell'ordinanza impugnata: l'art. 4 del D.M. 30 maggio 2002 non è stato escluso in astratto dalla cumulabilità, ma ritenuto concretamente non applicabile al caso, poiché l'accertamento contabile richiesto non riguardava la tenuta di bilanci e conti profitti e perdite in funzione di responsabilità penali, bensì la verifica patrimoniale ai fini della prevenzione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
è il rimedio utilizzato per opporsi al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico
richiamato per la maggiorazione prevista per gli incarichi collegiali
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
utilizzato per dedurre violazione e falsa applicazione di legge
consente la declaratoria di inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte
art. 2 D.M. 30 maggio 2002
ritenuto applicabile, nel caso concreto, agli accertamenti di natura amministrativa, fiscale e contabile svolti per la verifica patrimoniale
art. 3 D.M. 30 maggio 2002
ritenuto correttamente applicato dal giudice di merito per la valutazione unitaria del patrimonio oggetto di sequestro
art. 4 D.M. 30 maggio 2002
non applicabile nel caso concreto perché relativo a bilancio e conto profitti e perdite in un diverso contesto accertativo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti, se dovuto
richiamati per affermare che il giudice deve evitare formalità superflue e inutili attività processuali, in funzione della ragionevole durata del processo
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del compenso del consulente tecnico, quando l'incarico abbia un'unica finalità accertativa e l'attività svolta sia valutata come inscindibilmente unitaria, il compenso può essere determinato sulla base del parametro corrispondente all'oggetto complessivo dell'indagine, senza necessità di scomporre la prestazione in singoli flussi o sotto-attività.
- La complessità materiale dell'incarico incide, al più, sulla scelta dello scaglione tariffario entro i limiti minimo/massimo, ma non consente di mutare il criterio normativo di liquidazione se l'oggetto dell'accertamento resta unitario.
- La cumulabilità di più voci tariffarie è ammessa solo quando, in concreto, il consulente abbia svolto accertamenti effettivamente riconducibili a fattispecie diverse e autonome previste dal decreto tariffario; non è sufficiente la mera presenza di un incarico articolato.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione, se adeguatamente motivata, la valutazione di fatto del giudice di merito circa l'unitarietà o l'eterogeneità degli accertamenti compiuti dal consulente.
- Non è censurabile in cassazione, come autonoma questione di equità, la misura del compenso liquidato se la decisione impugnata ha applicato i parametri normativi e la doglianza si risolve in una critica al quantum senza specifica violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28751/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28756/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28759/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28768/2023 del 17/10/2023
- ordinanza_civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2023 del 17/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →