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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27847/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Due censure: 1) nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per omissione dell'oggetto, con conseguente violazione del contraddittorio; 2) illegittimità della revoca perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe verificato, acquisendo il fascicolo, se la causa ostativa (precedente condanna irrevocabile) fosse documentalmente nota al giudice della cognizione che aveva concesso la successiva sospensione, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U Longo).

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo che l'avviso di fissazione dell'udienza contenesse il riferimento alle due sentenze interessate e fosse quindi sufficiente. Ha invece accolto in parte il secondo motivo: ha annullato l'ordinanza limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del 10/07/2023 (irrevocabile l'11/12/2023), perché il giudice dell'esecuzione non ha accertato ex actis se la precedente condanna ostativa fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio. Ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio rispettando l'obbligo di verifica documentale. Il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti delle pene rispetto ai quali può essere concessa la sospensione condizionale: la concessione oltre tali limiti è contestata come illegittima.

  • art. 164 cod. pen.

    Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la presenza di cause ostative rilevanti può impedire o giustificare la revoca del beneficio.

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina la revoca della sospensione condizionale; la revoca può essere disposta se ricorrono i presupposti, tenendo conto delle cause ostative di cui all'art. 164.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Comma 3: prevede l'avviso di udienza nel procedimento di esecuzione; la giurisprudenza richiede che l'avviso contenga, anche brevemente o per riferimento, l'indicazione dell'oggetto. Comma 5: attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori, incluso l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione quando necessario per la verifica di questioni rilevanti.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La mancata indicazione dell'oggetto nell'avviso di udienza determina nullità generale a regime intermedio.

  • Cass. Sez. U, n. 37345/2015 (Longo)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per cause ostative, deve verificare se tali cause risultassero documentalmente note al giudice della cognizione; per farlo deve acquisire il fascicolo del giudizio di concessione del beneficio.

Massime di principio

  • L'avviso di fissazione dell'udienza in materia di esecuzione deve indicare l'oggetto in modo sufficiente, anche per riferimento ad atti già disponibili in cancelleria; altrimenti è annullabile per violazione del contraddittorio.
  • Prima di revocare la sospensione condizionale della pena per la presenza di una causa ostativa, il giudice dell'esecuzione è obbligato a verificare, mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione, se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio.
  • La valutazione rilevante non è la mera astratta conoscibilità della causa ostativa, ma la sua conoscenza concreta documentalmente riscontrabile nel fascicolo del giudizio originario.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette la verifica ex actis, la revoca è viziata e può essere annullata con rinvio per un nuovo esame rispettando l'onere istruttorio.
  • Il ricorso in cassazione contro l'ordinanza che revoca la sospensione condizionale per mancata verifica della conoscenza della causa ostativa richiede l'allegazione specifica circa l'inesistenza o l'esistenza della conoscenza documentalmente provabile; altrimenti è aspecifico.
  • Quando più concessioni di sospensione condizionale si susseguono, occorre verificare il rispetto dei limiti di legge (es. art. 163) e la presenza di eventuali cause ostative previste dalla normativa e dalla giurisprudenza.

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