Cassazione Civile, Ordinanza n. 15507/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione di immobile poi risolto. La società locatrice otteneva decreto ingiuntivo per l'indennità di occupazione maturata dopo la cessazione del rapporto; la società conduttrice proponeva opposizione e il Tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo non dovuta la somma e disponendo anche restituzioni e risarcimento ex art. 96 c.p.c. In appello, la locatrice soccombente impugnava la decisione, ma la Corte d'appello rigettava il gravame. Nel ricorso per cassazione la locatrice articolava sette motivi: (1) lamentava omesso esame e/o violazione dell'art. 2712 c.c. sulla valenza probatoria di fogli stampati asseritamente riproducenti e-mail, sostenendo che mancassero attestazioni di invio/ricezione e che il disconoscimento fosse stato tempestivamente effettuato; (2) in subordine, deduceva violazione dell'art. 2712 c.c. e vizio motivazionale sul disconoscimento delle e-mail prodotte dalla controparte, ritenuto dalla Corte territoriale generico; (3) denunciava violazione degli artt. 1590, 1591 e 1216 c.c., assumendo che la conduttrice, per liberarsi dall'obbligo di canone/indennità, avrebbe dovuto seguire la procedura formale di offerta di riconsegna e, in caso di rifiuto, ricorrere alla nomina del sequestratario; (4) invocava l'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova, sostenendo che spettasse alla conduttrice provare di avere posto in essere gli atti idonei a liberarsi dall'obbligo di pagamento; (5) lamentava mancanza del minimo motivazionale nella valutazione delle testimonianze; (6) deduceva omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata sottoscrizione dei verbali di riconsegna; (7) contestava la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'art. 2712 c.c. richiede solo che le riproduzioni non siano disconosciute, senza ulteriori requisiti di attestazione di invio o ricezione, e ha invece accolto il secondo motivo, qualificandolo come censura di motivazione inesistente o comunque apparente, poiché la Corte d'appello aveva affermato la genericità del disconoscimento senza spiegare in che cosa consistesse tale genericità e quali fossero i requisiti di un disconoscimento valido. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti perché dipendenti dall'accertamento sulla efficacia probatoria delle e-mail e sulla ricostruzione dei fatti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, e ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa sezione e composizione, anche per le spese. Il punto decisivo è stato che la motivazione della Corte territoriale sul disconoscimento delle e-mail era carente/inesistente, mentre non era necessario, ai fini dell'art. 2712 c.c., pretendere ulteriori requisiti formali di invio o ricezione delle riproduzioni documentali.
Norme richiamate
Le riproduzioni meccaniche o informatiche hanno valore di piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosce la conformità; la norma non richiede ulteriori requisiti come attestazioni di invio o ricezione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità dell'offerta formale e delle conseguenze del rifiuto del creditore, ma il motivo è stato assorbito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del conduttore alla riconsegna del bene locato, ma il motivo è stato assorbito.
Richiamato dalla ricorrente per l'obbligo di corrispondere il corrispettivo per il ritardo nella restituzione, ma il motivo è stato assorbito.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo.
Richiamato per la condanna per lite temeraria, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere intelligibile e non meramente assertiva; nel caso concreto la Corte ha ravvisato un vizio motivazionale per mancata spiegazione della ritenuta genericità del disconoscimento.
La Corte ha riqualificato il secondo motivo come censura di nullità della sentenza per motivazione carente, nonostante la formale rubrica in violazione di legge.
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare il dovere di motivazione trasparente e comprensibile del provvedimento giurisdizionale.
art. 24 Cost.
Richiamato in funzione di garanzia del diritto di difesa, quale esigenza connessa alla chiarezza della motivazione.
Massime di principio
- Le riproduzioni meccaniche o informatiche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate quando la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosca la conformità; non è richiesto che il documento rechi autonome attestazioni di invio, ricezione o sottoscrizione.
- Il disconoscimento della riproduzione documentale, per essere efficace, deve essere puntuale, specifico e circostanziato; tuttavia, se il giudice ritiene che il disconoscimento sia generico, deve spiegare in modo intelligibile perché lo reputi tale e quali modalità avrebbe dovuto osservare la parte per formularlo validamente.
- La motivazione non può arrestarsi a formule assertive o criptiche: quando il giudice riconosce l'esistenza di una contestazione ma la qualifica come inefficace, deve rendere comprensibile il percorso logico che conduce a tale conclusione.
- Le questioni sulla validità del disconoscimento di documenti e sulla loro efficacia probatoria possono incidere a cascata sulla ricostruzione del fatto e assorbire i motivi che dipendono da tale accertamento.
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