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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33105/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso IRPEG per gli anni d'imposta 1996-1997 richiesto da una fondazione bancaria che, dopo il conferimento dell'azienda bancaria in una società per azioni e l'acquisizione della maggioranza delle azioni della conferitaria, aveva applicato l'aliquota ordinaria anziché quella agevolata prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 e chiedeva la restituzione della maggiore imposta versata. In primo grado la domanda era stata respinta per difetto di prova della prevalenza dell'attività non lucrativa; in appello la CTR aveva invece accolto la pretesa ritenendo, sulla base del bilancio e degli atti prodotti, che l'ente avesse svolto attività esclusivamente non lucrativa. La Corte di cassazione, con precedente sentenza di rinvio tra le stesse parti, aveva però imposto al giudice del rinvio di verificare in concreto se la fondazione avesse dimostrato un'attività di utilità sociale prevalente o esclusiva rispetto alla gestione della partecipazione di controllo nella banca. Nel ricorso per cassazione oggetto della sentenza l'Agenzia deduce la violazione dell'art. 384 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973, sostenendo che la CTR non aveva svolto l'accertamento demandato e aveva fondato la decisione su una motivazione generica, senza descrivere e quantificare l'attività complessivamente svolta dall'ente e senza verificare se fosse davvero prevalente o esclusiva quella non lucrativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che il giudice di rinvio non si è attenuto ai principi e ai limiti fissati dalla precedente cassazione con rinvio, perché ha valorizzato il solo bilancio dell'ente senza accertare in concreto quali attività fossero state svolte nell'esercizio di imposta e senza motivare in ordine alla prevalenza o esclusività dell'attività di utilità sociale rispetto alla gestione del pacchetto azionario di controllo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e non può sottrarsi all'accertamento richiesto.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite e valutate secondo le regole del processo; non basta una motivazione assertiva o generica.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti del beneficio fiscale grava sul contribuente che lo invoca; la fondazione doveva dimostrare positivamente l'attività concreta svolta.

  • art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973

    La riduzione dell'aliquota IRPEG è un'agevolazione legata ai presupposti soggettivi e alla tipicità/finalità dell'ente, non applicabile automaticamente alle fondazioni bancarie per il solo fatto del conferimento e del controllo societario.

  • art. 2497-sexies c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito come indice del controllo societario, ma non decisivo ai fini dell'agevolazione fiscale senza prova dell'attività concreta dell'ente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla cassazione e deve compiere l'accertamento specificamente demandato; una decisione che non si confronti con tale perimetro è censurabile per violazione dell'art. 384 c.p.c.
  • Chi richiede un'agevolazione fiscale deve dimostrarne tutti i presupposti di fatto e di diritto, con onere probatorio pieno ex art. 2697 c.c.; non è sufficiente invocare la natura statutaria dell'ente o produrre documentazione contabile in modo meramente assertivo.
  • Per le fondazioni bancarie, ai fini dell'applicazione del regime agevolato previsto dall'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973, occorre verificare in concreto l'attività effettivamente esercitata nell'anno d'imposta e accertare se l'attività di utilità sociale sia stata esclusiva o almeno prevalente rispetto alla gestione della partecipazione bancaria.
  • La valutazione della prevalenza dell'attività non lucrativa richiede un esame complessivo e specifico delle attività svolte e non può essere desunta in modo automatico dal solo bilancio o da generiche indicazioni sulle erogazioni effettuate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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