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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04219/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano (04/07/2025) che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio del PM (01/10/2024) su telefoni, computer, chiavette USB e documentazione cartacea intestati a Marco Liani e alla Nuove Iniziative s.p.a. Liani contestava l'assenza del fumus commissi delicti in relazione agli artt. 318, 319, 353 e 326 c.p. rispetto a tre vicende (Proietti-Brentegani, Giarratana, Pelagalli), la carenza di motivazione sul nesso di pertinenzialità e sulle finalità probatorie del sequestro e la sproporzione/indiscriminazione del sequestro dei dispositivi informatici senza criteri di selezione, chiavi di ricerca o perimetrazione temporale; inoltre eccepiva nullità per motivazione apparente e chiedeva l'esclusiva disponibilità dei dati acquisiti

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale, in sede di rinvio, abbia sanato il precedente deficit motivazionale: ha ricostruito i rapporti tra Liani e i pubblici ufficiali coinvolti richiamando atti investigativi (informativa GdF, conversazioni intercettate, documentazione acquisita), ha indicato indici concreti del fumus riguardo alle tre vicende e ha motivato la finalità probatoria del sequestro. Quanto alla presunta sproporzione del sequestro informatico, la Corte ha ritenuto legittima la possibilità di un sequestro esteso in fase esplorativa purché ricondotto a proporzione mediante criteri di selezione; la limitazione operata successivamente (estrazione tramite chiavi di ricerca, inserimento in "copia fine" e restituzione dei dispositivi) è stata considerata conforme alla finalità probatoria e non meritevole di annullamento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 318

    Articolo invocato come titolo di reato (corruzione): la motivazione ha considerato indici utili a ipotizzare condotte corruttive in relazione agli atti di ufficio contestati

  • Codice Penale, art. 319

    Articolo invocato come titolo di reato (corruzione): utilizzato nel capo di imputazione per valutare il fumus in relazione agli indici d'illecito

  • Codice Penale, art. 353

    Articolo invocato (concussione/abuso di ufficio a seconda del testo): la Corte ha richiesto che gli elementi investigativi indichino l'elemento soggettivo e la contrarietà al dovere d'ufficio

  • Codice Penale, art. 326

    Articolo invocato (molestie o intralcio a pubblico ufficiale o altro titolo alla luce del contesto): indicato nei capi di imputazione e valutato rispetto agli indici raccolti

  • Codice di Procedura Penale, art. 125 comma 3

    Riferito nella censura per nullità/motivazione apparente: concerne i vizi della motivazione del provvedimento che possono rendere impugnabile il sequestro

  • Costituzione, art. 111 sesto comma

    art. 111, sesto comma Cost.

    Richiamato a garanzia del diritto a un processo motivato e del controllo giurisdizionale sulla motivazione degli atti decisionali

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    Sez. U. n. 5876/2004; Sez. U. n. 25932/2008; Sez. 4 n. 43480/2014 e altre

    Principi consolidati richiamati: il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso per violazione di legge o motivazione apparente; per il sequestro probatorio è sufficiente il fumus inteso come possibilità di rapporto tra cosa e reato; il sequestro esteso è ammissibile ma deve poter essere ricondotto a proporzione mediante selezione dei dati utili

Massime di principio

  • Il fumus commissi delicti per un sequestro probatorio richiede indici concreti e riferimenti agli atti di indagine: rapporti pregresse e contatti non bastano se non collegati ad elementi che rendano plausibile un accordo corruttivo o la contrarietà ai doveri d'ufficio
  • Il sequestro probatorio può essere esteso (anche a massa di dati informatici) in fase esplorativa, ma deve essere giustificato dalla finalità probatoria e, successivamente, ridimensionato tramite criteri di selezione (chiavi di ricerca, perimetrazione temporale, individuazione dei soggetti rilevanti)
  • La mancanza iniziale di dettagli sulle modalità di selezione non è necessariamente invalicabile se, in sede di riesame, il giudice dimostra la congruità delle ragioni e la concreta adozione di criteri selettivi tempestivi e pertinenti alla finalità probatoria
  • La motivazione del provvedimento di sequestro deve collegare, con richiami agli atti investigativi, gli elementi indiziari alle specifiche ipotesi di reato: argomentazioni meramente congetturali o generiche possono portare all'annullamento
  • I dati sequestrati a terzi devono avere un nesso non occasionale con l'indagato: il giudice deve spiegare perché la disponibilità di quei beni è rilevante per l'indagine
  • In casi analoghi, per difesa efficace: chiedere l'indicazione puntuale degli atti che giustificano il fumus, sollevare il vizio di eccesso di sequestro se non vi sono criteri di selezione, e verificare che eventuali operazioni successive di selezione siano documentate e limitate alla finalità probatoria

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