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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21438/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una società poi fallita aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. per ottenere l'ammissione di un credito di euro 56.625,00 a titolo di indennità da mancato preavviso, sostenendo di essersi dimesso per giusta causa a fronte del mancato pagamento regolare delle retribuzioni. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che, ai fini del riconoscimento dell'indennità, tra l'inadempimento datoriale e le dimissioni dovesse sussistere una relazione di immediatezza non riscontrabile nel caso concreto, poiché il primo inadempimento risaliva a settembre 2014 e le dimissioni a luglio 2015. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 23 CCNL Metalmeccanici Industria, assumendo che la giusta causa poteva derivare anche dal mancato pagamento regolare delle retribuzioni, non solo dalla loro totale omissione; 2) violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost., per motivazione contraddittoria e apparente sulla distanza temporale tra inadempimento e dimissioni, senza considerare che un pagamento parziale era intervenuto nell'aprile 2015; 3) omesso esame di un fatto decisivo e, in subordine, violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost., per non avere considerato un secondo assegno di pari importo, poi risultato insoluto e protestato nel maggio 2015, da cui avrebbe dovuto decorrere il dies a quo del sicuro inadempimento; 4) censura sulle spese di lite, per la parziale compensazione disposta dal tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo assorbito il quarto. Ha affermato che il requisito dell'immediatezza tra fatto legittimante il recesso per giusta causa e dimissioni va inteso in senso relativo e va valutato in concreto, considerando tutte le circostanze del caso, e non solo il primo inadempimento datoriale. Nel caso concreto il tribunale aveva errato perché aveva fondato la decisione esclusivamente sul decorso di tempo dal primo mancato pagamento, trascurando i successivi elementi fattuali accertati, come pagamenti intermedi, un versamento parziale e l'emissione di un assegno poi insoluto. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    opposizione allo stato passivo

    richiamato quale base del giudizio di opposizione allo stato passivo per l'ammissione del credito

  • art. 2119 c.c.

    la giusta causa di dimissioni può derivare dal mancato pagamento regolare delle retribuzioni; ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso occorre valutare l'immediatezza del recesso in concreto

  • art. 23 CCNL Metalmeccanici Industria

    richiamato dal ricorrente quale disciplina collettiva del preavviso

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione contraddittoria o apparente del decreto

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione

  • artt. 115 c.p.c.

    richiamato in via subordinata per censurare la valutazione del materiale probatorio

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni per giusta causa, il requisito dell'immediatezza tra fatto legittimante e recesso va inteso in senso relativo e va apprezzato alla luce di tutte le circostanze concrete.
  • Quando la giusta causa consista nel mancato pagamento delle retribuzioni, il giudice non può ancorare il decorso dell'immediatezza al solo primo inadempimento datoriale, dovendo verificare se e quando il rapporto fiduciario sia definitivamente venuto meno.
  • La valutazione della giusta causa deve tener conto anche di pagamenti intermedi, eventuali corresponsioni parziali e successivi atti della parte datoriale che possano incidere sulla percezione della definitività dell'inadempimento.
  • Una motivazione è viziata quando, pur richiamando un criterio corretto, omette di applicarlo agli elementi di fatto decisivi già accertati e fonda la decisione su un'unica ragione non idonea a sorreggerla.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLicenziamento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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