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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06904/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un difensore, che aveva assistito tre persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ha impugnato l'ordinanza del tribunale che aveva rigettato la sua opposizione al decreto di liquidazione dei compensi professionali. Il professionista sosteneva, da un lato, che la liquidazione fosse stata illegittimamente ridotta applicando uno scaglione tariffario diverso e più basso rispetto a quello desumibile dal valore della controversia presupposta, senza adeguata motivazione e in violazione dell'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 e dei requisiti motivazionali di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; dall'altro lato, deduceva l'omessa pronuncia sul motivo con cui aveva chiesto il riconoscimento dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 per l'assistenza plurima prestata. Il Ministero della giustizia resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che il tribunale avesse motivato in modo sufficiente e conforme al minimo costituzionale, e che fosse legittimo, nel regime applicabile ratione temporis, liquidare i compensi anche su un parametro tariffario inferiore a quello collegato al valore della causa, in ragione dell'impegno professionale e dell'esito sfavorevole della lite presupposta. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando l'omessa pronuncia sulla specifica doglianza relativa all'aumento per la difesa plurima. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 82 D.P.R. n. 115/2002

    Il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere liquidato tenendo conto dell'impegno professionale e dell'incidenza degli atti sulla posizione processuale dell'assistito, consentendo una liquidazione non rigidamente ancorata al solo valore della controversia.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione dell'ordinanza non presentava un vizio tale da integrare mancanza o apparenza assoluta della motivazione, essendo comunque riconducibile al minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del sufficiente corredo motivazionale del provvedimento.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo che contestava un principio di diritto già consolidato è stato ritenuto inammissibile perché non offriva argomenti idonei a mutare l'orientamento della Corte.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    La questione dell'aumento per la difesa plurima doveva essere esaminata dal giudice dell'opposizione; la sua mancata considerazione integra omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il tribunale ha omesso di pronunciare su uno specifico motivo di opposizione relativo al mancato riconoscimento dell'aumento per assistenza plurima, determinando un vizio censurabile in cassazione.

  • D.M. n. 147 del 2022

    La Corte lo richiama solo per precisare che la maggiore rigidità dell'inderogabilità dei minimi tariffari è sopravvenuta successivamente e non era applicabile alla liquidazione in esame.

  • Cass. S.U. n. 8054/2014

    La motivazione sintetica è stata ritenuta sufficiente se rispetta il c.d. minimo costituzionale della motivazione.

  • Cass. n. 10876/2016

    È il precedente che consente la liquidazione su un parametro tariffario inferiore rispetto al valore della causa presupposta, quando ciò adegui il compenso alle peculiarità della controversia.

  • Cass. n. 9903/2019

    Richiamata come arresto conforme al principio sulla possibilità di liquidare al di sotto dello scaglione corrispondente al valore della causa, in presenza di specifiche peculiarità del caso.

  • Cass. n. 11259/2019

    Richiamata come precedente conforme allo stesso orientamento sulla liquidazione parametrata in concreto.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore non è rigidamente vincolata al solo scaglione di valore della controversia, potendo il giudice discostarsene in riduzione quando ciò sia giustificato dall'effettivo impegno professionale e dall'incidenza degli atti sulla posizione dell'assistito.
  • La motivazione che giustifica la liquidazione dei compensi professionali può essere sintetica, purché non sia meramente apparente e superi il livello del minimo costituzionale richiesto dall'ordinamento processuale.
  • Se una specifica domanda o doglianza, come quella relativa al riconoscimento di un aumento tariffario per difesa plurima, viene devoluta al giudice dell'opposizione, il giudice deve pronunciarsi espressamente su di essa; il silenzio integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a contestare un principio di diritto già consolidato senza apportare argomenti idonei a indurre la Corte a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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