Cassazione Penale, Sentenza n. 36976/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Donato Antonio impugnava per violazione dell'art. 81 c.p., lamentando che il riconoscimento della continuazione aveva comportato l'applicazione di una multa di euro 500 in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p., con conseguente reformatio in pejus rispetto alla precedente condanna (pena pecuniaria eccedente la pena di un anno di reclusione già inflitta). Paolo Paone deduceva erronea applicazione dell'art. 133 c.p. in relazione all'art. 62-bis c.p. (aggravante di "mafiosità") e denunciava vizio motivazionale per omessa decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo che tali questioni dovessero essere esaminate a seguito dell'annullamento con rinvio concernente il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso di Donato Antonio: la multa di euro 500,00 irrogata in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. è stata annullata senza rinvio e eliminata ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., poiché la sua imposizione ha determinato una non consentita reformatio in pejus. Il ricorso di Paolo Paone è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che la devoluzione della questione sulle attenuanti generiche non sia stata operata in sede di legittimità, atteso che la sentenza rescindente aveva annullato la decisione di merito solo sul riconoscimento dell'aggravante di "mafiosità"; di conseguenza non sussisteva obbligo di riesame delle attenuanti. Per l'inammissibilità, Paone è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente Donato per censurare l'aumento della sanzione per effetto della riconosciuta continuazione; la Corte ha ravvisato che l'applicazione della multa ha comportato un peggioramento non consentito (reformatio in pejus) e pertanto ha annullato la pena pecuniaria.
Reato rispetto al quale era stata irrogata la multa di euro 500; la sanzione pecuniaria relativa a tale fattispecie è stata eliminata per la ragione sopra indicata.
Richiamato nella censura di Paolo Paone (criteri di determinazione della pena); la Corte ha ritenuto che, non essendo la questione sul trattamento sanzionatorio devoluta in sede di legittimità, non fosse obbligata a riesaminare il tema della quantificazione della pena o dell'applicazione delle attenuanti generiche.
Riguarda l'aggravante di "mafiosità"; la sentenza rescindente aveva annullato il punto relativo a tale aggravante ma non aveva esteso il rinvio al trattamento sanzionatorio in senso lato, quindi la Corte ha ritenuto non dovuta la pronuncia sulle attenuanti generiche non devolute.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Il procedimento si è svolto in forma cartolare ai sensi di tale norma; la Corte ha inoltre rilevato che le conclusioni depositate telematicamente fuori termine non possono essere considerate.
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Utilizzato per l'annullamento senza rinvio della singola pena pecuniaria: la norma ha consentito l'eliminazione della multa impugnata senza necessità di rinvio del giudizio.
Massime di principio
- Divieto di reformatio in pejus: a seguito di un rinvio o di una rinnovazione del giudizio, non è consentito peggiorare la posizione del convenuto rispetto alla decisione precedente; ogni aggravamento che derivi dall'atto di impugnazione può essere censurato e annullato.
- Se la Corte di legittimità annulla limitatamente a un profilo (es. esclusione o riconoscimento di un'aggravante), il giudice di merito non è automaticamente obbligato a riesaminare altri profili non espressamente devoluti: le questioni devono essere effettivamente oggetto del rinvio o della devoluzione per poter essere decise in sede di legittimità.
- Le attenuanti generiche devono essere valutate solo se la questione è stata devoluta alla Corte di cassazione o se il rinvio comprende il trattamento sanzionatorio; la semplice menzione in grado di appello non obbliga la Corte di legittimità a pronunciarsi se la sentenza rescindente non ha esteso l'annullamento a quel punto.
- Depositi processuali e conclusioni fuori termine, specialmente in procedimenti cartolari disciplinati da norme emergenziali, possono essere dichiarati inammissibili e non considerati dalla Corte.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese processuali e, ove previsto, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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