Sentenza del 22/01/2015 n. 122 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ONLUS - Ente di natura non associativa - Iscrizione all'anagrafe - Ammissibilità - Sussiste.ONLUS - Ente di natura non associativa ma strumentale e dipendente da associazione onlus - Iscrizione all'anagrafe - Ammissibilità - Sussiste.DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Statuto del contribuente - Non contestazione in ordine al riconoscimento della qualifica di Onlus - Legittimo affidamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva cancellato l'ente dall'Anagrafe delle ONLUS, con effetto dal 2 gennaio 1999, sostenendo che esso non avesse una natura giuridica riconducibile a fondazione o associazione, che il proprio statuto non contenesse la clausola relativa alla disciplina uniforme del rapporto associativo prevista dall'art. 10, comma 1, lettera h), del D.lgs. n. 460/1997 e che non avesse prodotto la documentazione richiesta. L'ente ha contestato tali rilievi, sostenendo di essere un ente privato atipico e strumentale, strettamente dipendente da un'associazione ONLUS, e che i requisiti statutari dovessero essere valutati unitariamente considerando gli statuti di entrambi gli enti. Ha inoltre invocato il legittimo affidamento derivante dall'assenza di contestazioni dell'Agenzia per oltre tredici anni.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS. Ha ritenuto che la categoria degli "altri enti di carattere privato" prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997 comprendesse anche l'ente dalla natura giuridica atipica. Ha inoltre stabilito che, essendo l'ente strumentale e inscindibilmente collegato a un'associazione ONLUS, gli statuti dei due soggetti potessero essere letti congiuntamente per verificare il rispetto della disciplina del rapporto associativo. L'inerzia ultradecennale dell'Amministrazione, nonostante le comunicazioni e la documentazione trasmessa dall'ente, è stata ritenuta idonea a generare un legittimo affidamento ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212/2000. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 10 del D.lgs. n. 460/1997
Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica
La disposizione non limita la qualifica di ONLUS alle sole associazioni o fondazioni, ma comprende anche altri enti privati atipici, con o senza personalità giuridica, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti sostanziali e statutari.
Art. 10, comma 1, lettera h), del D.lgs. n. 460/1997
Il requisito della disciplina uniforme del rapporto associativo può risultare, in una struttura organizzativa inscindibilmente collegata, dalla lettura coordinata dello statuto dell'ente strumentale e di quello dell'associazione ONLUS sovraordinata, soprattutto quando gli organi e gli atti fondamentali dell'ente strumentale dipendono dall'associazione.
Art. 11 del D.lgs. n. 460/1997
La comunicazione all'Amministrazione finanziaria consente all'ente di chiedere l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS e di beneficiare del relativo regime fiscale, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Art. 5 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266
L'Agenzia invocava la disposizione per sostenere che la mancanza anche di un solo requisito formale comportasse necessariamente la cancellazione dall'Anagrafe; il giudice ha però escluso che, nel caso concreto, il requisito fosse realmente assente.
Art. 10 della legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Il protratto mancato rilievo di una presunta irregolarità da parte dell'Amministrazione, nonostante le comunicazioni dell'ente, può generare un legittimo affidamento e impedire una tardiva contestazione incompatibile con i principi di collaborazione e buona fede.
Art. 53 del D.lgs. n. 546/1992
L'ente aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità e mancata specifica censura della sentenza di primo grado; la decisione finale si è tuttavia concentrata sul merito dell'appello, rigettandolo.
Cass. civ., sez. V, 30 giugno 2011, n. 14371
Il precedente richiamato dall'Agenzia afferma che i requisiti formali previsti per le ONLUS non possono essere sostituiti dalla mera osservanza di fatto e sono soggetti a interpretazione restrittiva. Il giudice ha distinto il caso concreto, ritenendo comunque formalmente integrato il requisito attraverso la lettura congiunta degli statuti.
Massime di principio
- La natura giuridica atipica di un ente privato non esclude automaticamente la qualifica di ONLUS, se l'ente rientra nella categoria residuale degli altri enti di carattere privato e possiede gli ulteriori requisiti richiesti.
- Quando un ente privo di una propria struttura associativa è strettamente strumentale e dipendente da un'associazione ONLUS, i relativi statuti possono essere valutati unitariamente per verificare la presenza dei requisiti organizzativi e del rapporto associativo.
- È essenziale dimostrare documentalmente il collegamento statutario, la dipendenza funzionale, le modalità di nomina degli organi e il controllo dell'ente sovraordinato sugli atti fondamentali dell'ente strumentale.
- L'inerzia prolungata dell'Amministrazione non sana automaticamente ogni irregolarità, ma può tutelare il contribuente quando abbia fatto affidamento in buona fede sul comportamento dell'ufficio, abbia effettuato comunicazioni tempestive e non abbia occultato informazioni rilevanti.
- La qualifica agevolativa non dovrebbe essere revocata sulla base di una mera classificazione formale dell'ente se l'organizzazione complessiva, risultante dagli statuti coordinati, realizza effettivamente e formalmente le finalità e i vincoli previsti dalla disciplina ONLUS.
- Per prevenire contestazioni, gli enti collegati dovrebbero riportare espressamente nei rispettivi statuti tutti i requisiti di legge, disciplinare chiaramente i rapporti di controllo e conservare prova delle comunicazioni e dei documenti trasmessi all'Amministrazione.
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