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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006-2007, sostenendo che gli immobili e le aree portuali concessi, destinati al deposito, carico, scarico e movimentazione delle merci, fossero funzionali al traffico marittimo e dovessero essere classificati nella categoria catastale E/1, con conseguente esenzione dall'ICI ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992. Il Comune ha sostenuto invece che gli immobili risultavano già classificati in categorie catastali ordinarie e che la demanialità o l'ubicazione nel porto non comportavano automaticamente l'esenzione.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che gli spazi fossero integralmente funzionali all'attività portuale. La Commissione tributaria regionale ha riformato tale decisione, dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento per gli anni 2006-2007. Ha stabilito che l'esenzione non può derivare dalla mera ubicazione dell'immobile in area portuale, dalla demanialità o dalla concessione, ma deve risultare dal concreto classamento catastale vigente e dalla destinazione specifica dell'immobile. Poiché gli immobili erano già accatastati in categorie ordinarie, il Comune doveva applicare l'ICI sulla base di tale classamento e non poteva disapplicarlo. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per ciascun grado, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • Art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.

    La concessione di un'area demaniale non esclude l'assoggettamento all'ICI: il concessionario è il soggetto passivo dell'imposta per gli immobili o le aree detenuti in concessione.

  • Art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Prevede le esenzioni dall'ICI, ma l'esenzione deve essere verificata in relazione alla concreta categoria e destinazione dell'immobile; non deriva automaticamente dalla sua demanialità o collocazione in un porto.

  • Art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato dalla contribuente in relazione alla disciplina dell'ICI, ma la decisione si fonda principalmente sull'applicazione del classamento catastale esistente e sulle specifiche esenzioni previste dall'art. 7.

  • Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

    Nelle unità immobiliari censite nella categoria E/1 non possono essere ricompresi immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

    La classificazione E/1 non può essere estesa indistintamente a tutti gli immobili situati in una stazione o area portuale. Occorre verificare se l'immobile sia strettamente funzionale e indispensabile al servizio di trasporto e se presenti un'autonomia funzionale o reddituale.

  • Art. 295 del codice di procedura civile

    Richiamato dal Comune per chiedere la sospensione del giudizio in attesa dell'esito di un diverso procedimento catastale; la Commissione ha tuttavia deciso la controversia sulla base del classamento già esistente.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 16215 del 9 luglio 2010

    Il provvedimento di attribuzione della rendita vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita.

    La rendita e il classamento catastale vincolano il Comune ai fini della liquidazione dell'ICI. Le contestazioni sul classamento devono essere proposte in un distinto giudizio contro l'Agenzia del Territorio, non nel giudizio contro l'avviso ICI con il Comune.

Massime di principio

  • La mera ubicazione di un immobile all'interno di un porto, aeroporto o altra infrastruttura di trasporto non comporta automaticamente la classificazione catastale E/1 né l'esenzione dal tributo.
  • Per ottenere un'esenzione occorre dimostrare sia la corretta classificazione catastale sia la concreta destinazione dell'immobile a un'attività strettamente funzionale e indispensabile al servizio di trasporto.
  • La demanialità del bene e l'esistenza di una concessione amministrativa non escludono l'imposizione: in linea generale, il concessionario può essere il soggetto passivo del tributo.
  • Se il bene è già accatastato con una rendita in una categoria ordinaria, il Comune deve applicare l'imposta sulla base di quel classamento e non può sostituirlo autonomamente con la categoria E/1.
  • Le contestazioni sulla categoria catastale o sulla rendita devono essere rivolte all'autorità catastale competente mediante un procedimento distinto; non possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio contro l'avviso di accertamento tributario.
  • La classificazione deve essere valutata per ciascun immobile o unità funzionale, non per l'intero compendio portuale considerato unitariamente: attività commerciali, industriali, di deposito o trasformazione possono escludere l'esenzione anche se svolte in area portuale.

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