Sentenza del 22/01/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Lecco
REGISTRO - Scioglimento per mutuo consenso - Contratto ad efficacia reale - Imposta di registro in misura fissa - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto ad efficacia reale produce un effetto ripristinatorio con efficacia retroattiva. Di conseguenza, l'atto deve essere registrato in termine fisso, ma sconta l'imposta di registro in misura fissa e non in misura proporzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, dell'atto con cui le parti sciolgono per mutuo consenso un precedente contratto a efficacia reale, nella specie una donazione. Si discute se tale scioglimento debba essere considerato un nuovo trasferimento di diritti, con applicazione dell'imposta proporzionale, oppure un atto meramente ripristinatorio, soggetto a imposta fissa.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
Registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta in misura fissa
Lo scioglimento consensuale di un precedente contratto con efficacia reale, avendo natura ripristinatoria e retroattiva, non è equiparato a un autonomo trasferimento imponibile in misura proporzionale.
Massime di principio
- Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto traslativo o costitutivo di diritti reali può avere natura ripristinatoria, riportando le parti alla situazione giuridica precedente.
- Quando l'atto non realizza un nuovo trasferimento autonomo, ma elimina retroattivamente gli effetti del contratto originario, l'imposta di registro può essere applicata in misura fissa anziché proporzionale.
- La qualificazione fiscale dipende dagli effetti giuridici effettivi dell'atto: occorre verificare se vi sia un nuovo trasferimento di ricchezza oppure il semplice ripristino della situazione precedente.
- Anche un atto soggetto a imposta fissa deve essere registrato in termine fisso quando rientra tra gli atti per i quali la legge prevede l'obbligo di registrazione.
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