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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 29 - Corte di Giustizia CEE

Direttiva 77/388/CEE- IVA- Esenzioni- Articolo 13, parte B, lettera b)- Nozione di "locazione di beni immobili esenti"- Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio- Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l'80% del corrispettivo contrattualmente previsto - Non costituisce locazione - Valutazione del caso specifico - Spetta al giudice del rinvio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione IVA della concessione onerosa, al Royal Football Club de Tournai (RFCT), dell'uso di impianti dello stadio per un massimo di 18 giornate per stagione. L'amministrazione belga riteneva che si trattasse di una locazione immobiliare esente da IVA e, pertanto, aveva limitato la detraibilità dell'IVA assolta a monte al 36%, chiedendo il pagamento di EUR 864.001,15, oltre a sanzioni e interessi. La Régie sosteneva invece che l'operazione comprendesse prevalentemente servizi imponibili, tra cui manutenzione, pulizia, messa a norma, gestione, sorveglianza e controllo degli accessi; tali servizi rappresentavano circa l'80% del corrispettivo.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la concessione onerosa della disponibilità di uno stadio, accompagnata da numerosi servizi del proprietario e da diritti di controllo e supervisione, non costituisce, in linea di principio, una locazione di beni immobili esente da IVA. L'operazione può essere qualificata come prestazione complessa di servizi, soprattutto quando i servizi accessori sono necessari per rendere l'impianto idoneo all'uso sportivo e rappresentano la parte prevalente del corrispettivo. Tuttavia, la Corte non ha deciso definitivamente la controversia nazionale: ha rimesso al giudice belga la valutazione concreta di tutti gli elementi, inclusa la durata e l'effettività dell'uso esclusivo dello stadio. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE

    Gli Stati membri esentano [...] l'affitto e la locazione di beni immobili.

    L'esenzione riguarda la locazione in senso proprio, caratterizzata dalla concessione, per una durata determinata e dietro corrispettivo, del diritto di occupare un immobile come proprietario e di escludere altri soggetti. L'esenzione va interpretata restrittivamente e non si applica automaticamente a operazioni complesse comprendenti servizi rilevanti.

  • Articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE

    Sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso [...] da un soggetto passivo.

    La regola generale è l'assoggettamento a IVA delle prestazioni onerose; le esenzioni, come quella per le locazioni immobiliari, costituiscono eccezioni.

  • Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE

    Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre [...] l'IVA.

    La detrazione dell'IVA sugli acquisti dipende dall'impiego dei beni e servizi per operazioni imponibili. Se l'attività è esente o estranea al campo IVA, la detrazione può essere esclusa o limitata.

  • Articoli 44, paragrafo 3, punto 2, e 45 del codice IVA belga

    La normativa belga esenta le locazioni immobiliari e consente la detrazione dell'IVA sugli acquisti solo nella misura in cui beni e servizi siano utilizzati per operazioni soggette a imposta.

Massime di principio

  • Per distinguere una locazione immobiliare da una prestazione complessa di servizi occorre esaminare la natura oggettiva dell'operazione nel suo complesso, senza fermarsi alla qualificazione utilizzata dalle parti o al solo fatto che venga messo a disposizione un immobile.
  • La locazione presuppone che il cliente ottenga un diritto effettivo di occupare l'immobile per una durata concordata e di escludere altri soggetti, pur potendo il proprietario mantenere limitati diritti di controllo, accesso e vigilanza.
  • Quando manutenzione, pulizia, gestione, sorveglianza, messa a norma o altri servizi sono essenziali per l'utilizzo del bene e costituiscono una parte significativa del corrispettivo, l'operazione tende a qualificarsi come prestazione di servizi imponibile, non come locazione esente.
  • La percentuale del corrispettivo riferibile ai servizi è un indizio importante, ma non è da sola decisiva: il giudice deve verificare anche la necessità dei servizi, il loro contenuto effettivo, la durata e le modalità concrete di utilizzo dell'immobile.
  • La durata dell'utilizzo è rilevante: un godimento occasionale o temporaneo depone contro la locazione, mentre un godimento stabile, esclusivo e protratto può sostenere la qualificazione locativa.
  • La qualificazione IVA deve essere effettuata caso per caso dal giudice nazionale, valutando tutte le circostanze concrete e applicando restrittivamente l'esenzione prevista per le locazioni immobiliari.
  • La qualificazione come operazione imponibile può consentire una maggiore detrazione dell'IVA sugli investimenti, ma la detrazione deve comunque essere proporzionata all'effettivo impiego dei beni e servizi in operazioni soggette a IVA.

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