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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Prato

Accertamento bancario ai fini Irpef e Iva - Artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 - Presunzioni - Prova contraria offerta per la prima volta in fase contenziosa - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha considerato imponibili le somme versate sui conti correnti riconducibili al contribuente, applicando le presunzioni previste dagli artt. 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972. Il contribuente ha sostenuto di poter fornire la prova della diversa natura o destinazione delle somme anche per la prima volta nella fase contenziosa, non essendo previsti specifici termini di decadenza per tale prova.

La decisione

La presunzione bancaria è stata ritenuta relativa e quindi superabile mediante prova contraria. Tale prova può essere fornita sia durante la fase amministrativa sia nel giudizio tributario, purché il contribuente dimostri concretamente l'origine non reddituale o la diversa destinazione delle somme. Nel caso concreto, tuttavia, la maggior parte delle prove prodotte in giudizio non è stata ritenuta attendibile e il ricorso è stato accolto soltanto parzialmente dalla Commissione tributaria provinciale.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le somme versate sui conti correnti possono essere considerate ricavi o compensi se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che sono estranee all'attività produttiva di reddito.

    La norma introduce una presunzione legale relativa a favore dell'Amministrazione finanziaria: le movimentazioni bancarie rilevate possono fondare l'accertamento, ma il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova analitica e attendibile della loro diversa natura.

  • Art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le somme risultanti dai dati e dalle notizie acquisiti mediante indagini bancarie possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini dell'Iva, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto o che sono estranee all'attività.

    Anche ai fini Iva, le risultanze dei conti bancari operano come presunzioni superabili con prova contraria, riferita specificamente alla natura e alla destinazione delle singole movimentazioni.

Massime di principio

  • Le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie sono normalmente relative, non assolute: il contribuente può contestarle dimostrando in modo puntuale l'origine non imponibile delle somme.
  • La prova contraria può essere prodotta anche per la prima volta nel giudizio tributario, salvo specifiche preclusioni processuali applicabili al caso concreto.
  • Non è sufficiente una contestazione generica o una spiegazione meramente dichiarativa: occorre collegare ogni versamento a documenti, causali, contratti, finanziamenti, rimborsi o altri elementi verificabili.
  • La produzione tardiva della prova è astrattamente ammissibile, ma la sua efficacia dipende dall'attendibilità, precisione e coerenza della documentazione fornita.
  • In presenza di documentazione parziale o non convincente, il giudice può confermare l'accertamento limitatamente alle somme non adeguatamente giustificate e accogliere il ricorso solo in parte.

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