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Sentenza

Sentenza del 22/01/2015 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Lecco

ACCERTAMENTO - Rettifica in via sintetica - Obbligatorietà contraddittorio - Pena di nullità - Principio generale per qualsiasi procedimento tributario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: l’Amministrazione finanziaria era obbligata ad attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente. La sua omissione comporta, a pena di nullità, l’illegittimità dell’avviso di accertamento sintetico. Il contraddittorio è stato riconosciuto come principio generale applicabile ai procedimenti tributari, anche in assenza di una specifica previsione normativa per il singolo procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell’accertamento fondato sulla rettifica sintetica del reddito ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso. La contestazione si basa sul diritto di essere ascoltato, sui diritti di difesa e sui principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

Norme richiamate

  • Art. 38 d.P.R. 600/1973

    Disciplina l’accertamento sintetico fondato sull’incongruenza tra il reddito dichiarato e quello determinato dall’Amministrazione finanziaria.

  • Art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.

    Riconosce il diritto al contraddittorio preventivo quale espressione del diritto di buona amministrazione e impone di consentire al destinatario di manifestare utilmente il proprio punto di vista prima dell’adozione di un atto lesivo.

  • Art. 97 della Costituzione

    Il diritto al contraddittorio è collegato ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione e costituisce presidio del diritto di difesa del contribuente.

Massime di principio

  • Prima di emettere un atto di accertamento tributario che incida significativamente sulla posizione del contribuente, l’Amministrazione deve normalmente consentirgli di conoscere le contestazioni e di presentare osservazioni.
  • Il contraddittorio preventivo può costituire un requisito di validità dell’atto: se omesso, l’accertamento può essere dichiarato nullo, soprattutto quando l’atto si fonda su valutazioni presuntive o su elementi contestabili dal contribuente.
  • Il contribuente deve poter partecipare in modo effettivo e tempestivo al procedimento, fornendo documenti, chiarimenti e giustificazioni prima dell’emissione dell’avviso.
  • In situazioni analoghe, la mancata instaurazione del contraddittorio può essere fatta valere impugnando l’atto e deducendo la violazione dei diritti di difesa, dei principi di buon andamento e del diritto europeo a essere ascoltati.

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