Cassazione Civile, Ordinanza n. 19253/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il ricorrente aveva introdotto un procedimento possessorio ex artt. 1168 e 1170 c.c. davanti al Tribunale, lamentando la perdita d'acqua da un tubo servente il proprio appartamento e assumendo che il taglio del tubo fosse stato causato dal vicino, visto quella mattina sul suo fondo mentre usava una motosega per tagliare arbusti e ramaglie. Chiedeva la reintegrazione/manutenzione del possesso sull'impianto idrico, il ripristino del tubo a spese del vicino, l'ordine di astenersi da ulteriori comportamenti molesti e il risarcimento dei danni. Il Tribunale respingeva la domanda per difetto di prova della riferibilità del taglio al convenuto; la Corte d'appello confermava, ritenendo che gli indizi non fossero sufficienti e che non fosse dimostrato che sul luogo vi fosse solo il resistente. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 2733 c.c., 2909 c.c., 115 e 116 c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; omessa o apparente motivazione; errata valutazione della prova presuntiva per avere la Corte territoriale esaminato gli indizi in modo atomistico e non complessivo; ulteriore censura sulla mancata audizione dei Carabinieri intervenuti. Si sosteneva che il giudice d'appello avesse trascurato elementi quali la presenza del solo resistente sul posto, la compatibilità del taglio con la motosega, le pregresse tensioni tra i vicini, la mancata risposta ai messaggi e il precedente giudizio relativo a un altro danneggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il giudice di merito aveva valutato gli indizi in modo frammentario e non secondo un apprezzamento complessivo e organico, come richiesto dagli artt. 2727 e 2729 c.c. Ha affermato che, quando il fatto generatore di responsabilità non sia direttamente conoscibile, il giudice deve esaminare tutti gli elementi indiziari, scartando solo quelli irrilevanti, e poi valutarli nel loro insieme secondo un giudizio di probabilità logica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato assorbito. Dal testo emerge la cassazione della decisione impugnata, ma non è indicato il rinvio espresso; il dispositivo finale non è integralmente riportato, quindi la conclusione positiva per il ricorrente è certa quanto all'accoglimento, mentre il seguito processuale non è completamente desumibile.
Norme richiamate
richiamati quale base dell'azione possessoria proposta in origine per reintegrazione/manutenzione del possesso
richiamato per la prosecuzione del giudizio nel merito dopo la fase cautelare possessoria
la prova presuntiva richiede una corretta inferenza dal fatto noto a quello ignoto e non una valutazione atomistica degli indizi
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle in modo complessivo e organico
norma evocata nel primo motivo, senza un autonomo sviluppo decisorio nel provvedimento
norma evocata nel primo motivo; la Corte non ne fonda la decisione
norme richiamate per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte risolve la questione principalmente sul corretto uso delle presunzioni
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente
richiamato quale parametro di adeguatezza della motivazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato per qualificare i motivi di ricorso come violazione di legge e nullità della sentenza
richiamato nel terzo motivo in relazione alla richiesta istruttoria
verosimilmente richiamato in chiave di onere della prova, ma il testo riporta la censura senza specifica autonomamente decisiva
Massime di principio
- In tema di prova presuntiva, il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli complessivamente, secondo la loro convergenza globale; è censurabile la decisione che li esamini in modo atomistico o che pretenda per ciascuno, isolatamente, requisiti di gravità e precisione incompatibili con il metodo inferenziale complessivo.
- La presunzione ex art. 2729 c.c. richiede indizi gravi, precisi e concordanti: la precisione attiene alla determinatezza del fatto noto, la gravità al grado di probabilità del fatto ignoto, la concordanza alla loro univoca convergenza; non è corretto sostituire a tale giudizio un ragionamento fondato su mere possibilità alternative non comparate in termini probabilistici.
- Nel controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo, non basta prospettare una ricostruzione fattuale diversa: occorre evidenziare un vero vizio logico o la violazione dei criteri legali di inferenza; viceversa, se il giudice di merito scarta singoli indizi senza valutarne la combinazione, la motivazione può risultare apparente o illogica.
- Quando il fatto generatorio del danno non è direttamente provato, il giudice deve ricorrere a un apprezzamento probabilistico coerente con l'id quod plerumque accidit, valorizzando anche elementi convergenti come presenza sul luogo, strumenti utilizzati, contesto relazionale e riscontri documentali o testimoniali.
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