Sentenza del 06/12/2016 n. 24914 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a vari tributi. Il contribuente aveva lamentato la mancata notificazione dei precedenti avvisi di accertamento e ulteriori vizi propri della cartella. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP e la conferma della decisione da parte della CTR, in Cassazione ha dedotto, con due motivi esaminati congiuntamente, la violazione dell’art. 2697 c.c. e un vizio motivazionale: a suo avviso, la CTR aveva posto sul destinatario, anziché sull’Agenzia notificante, l’onere di provare la regolarità della notificazione, con particolare riferimento alla permanenza per sei mesi del plico non ritirato presso l’ufficio postale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure e rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la questione della giacenza semestrale, perché non era stato contestato il profilo fondamentale del perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza dopo dieci giorni dal deposito e dalla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.). Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato quale concreta lesione derivasse dalla mancata permanenza del plico per sei mesi. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR, che aveva confermato il rigetto pronunciato dalla CTP. Il contribuente è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.400 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Il contribuente ha invocato la norma sostenendo che spettasse all’Agenzia delle Entrate provare il tempestivo e valido perfezionamento della notificazione. La Corte non ha risolto nel merito la questione dell’onere probatorio: ha dichiarato la censura inammissibile perché riguardava un aspetto non decisivo e non accompagnato dall’indicazione di una lesione concreta.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione è stata richiamata per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché non decisiva rispetto alla motivazione e all’esito della sentenza impugnata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
In tema di ricorso per cassazione, il riferimento - contenuto nell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, applicabile "ratione temporis") - al "fatto controverso e decisivo per il giudizio" implicava che la motivazione della "quaestio facti" fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione
Il vizio motivazionale rileva soltanto se investe un fatto controverso e decisivo in modo da rendere logicamente insostenibile la motivazione; non basta denunciare una mera insufficienza, contraddittorietà o omissione. Nel caso concreto, la questione della giacenza semestrale non aveva tale decisività.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo comprensibile il collegamento tra le censure, la sentenza impugnata e le ragioni per cui si chiede l’annullamento; la mera enunciazione di vizi, senza tale collegamento, comporta l’inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare un dettaglio della procedura notificatoria: occorre censurare il passaggio decisivo su cui si fonda la decisione impugnata e spiegare perché la censura potrebbe modificarne l’esito.
- Chi deduce un vizio della notificazione deve indicare quale pregiudizio concreto ne sia derivato; una contestazione priva di conseguenze rilevanti sulla decorrenza dei termini o sulla possibilità di difesa può essere giudicata non decisiva.
- Una censura di motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo e dimostrare che il vizio rende la motivazione logicamente insostenibile; non sono sufficienti doglianze generiche o marginali.
- Il ricorso per cassazione deve collegare chiaramente ciascun motivo alla motivazione della sentenza impugnata e spiegare perché l’errore denunciato ne giustificherebbe la cassazione.
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