Cassazione Penale, Ordinanza n. 02003/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità del motivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva l'assenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha però rilevato che il motivo era assolutamente generico, perché si limitava a enunciare la doglianza senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
È il titolo di reato per il quale la condanna era stata confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne discute gli elementi costitutivi, ma prende atto della condanna già pronunciata.
Richiamato solo in via implicita dal motivo di ricorso sull'asserita mancanza di motivazione; la Corte non accoglie la doglianza perché il ricorso non sviluppa una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Utilizzata per affermare che la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è dovuta salvo assenza di colpa del ricorrente nella causazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una doglianza in termini assertivi, senza confrontarsi in modo critico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche richiede una censura specifica e argomentata; la mera affermazione dell'assenza di motivazione non è sufficiente.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01946/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01947/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01948/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01949/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01975/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01977/2026 del 19/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →