Cassazione Penale, Ordinanza n. 28950/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. Il fatto, per come emerge dall'ordinanza, riguardava una sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete esterna. Con il primo motivo si è dedotta l'improcedibilità dell'azione per mancata contestazione o insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, c.p., sostenendo che non vi sarebbe stata contestazione specifica e che comunque difetterebbe l'aggravante. Con il secondo motivo si è denunciata violazione di legge in relazione all'art. 54 c.p., ma la censura era una mera riproposizione di quanto già dedotto in appello e disatteso. Con il terzo motivo si è prospettata una causa estintiva, ma senza svolgere censure argomentate; la Corte ha rilevato che, alla data del fatto (16 maggio 2016), il termine prescrizionale non era ancora maturato per il furto pluriaggravato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, c.p. era stata espressamente contestata e che, nel furto di energia elettrica, essa è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo alla rete esterna, a prescindere dal nocumento arrecato agli altri utenti. Ha considerato il secondo motivo non deducibile perché privo di specificità, trattandosi della pedissequa reiterazione di doglianze già esaminate e respinte in appello, senza effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di argomentazioni e comunque infondato, poiché non era ancora decorso il termine prescrizionale di dodici anni e mezzo applicabile al furto pluriaggravato. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
L'aggravante è configurabile nel furto di energia elettrica quando la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo alla rete esterna e l'energia sia destinata a un pubblico servizio, indipendentemente dal nocumento arrecato ad altri utenti; la contestazione deve ritenersi sufficiente se espressamente formulata con riferimento sia alla norma sia all'oggetto della sottrazione.
Il motivo fondato su questa disposizione è stato dichiarato non specifico e quindi indeducibile in cassazione perché consisteva nella mera riproposizione di censure già svolte in appello, senza confronto con la decisione impugnata.
Richiamato per affermare che, per il furto pluriaggravato, il termine di prescrizione non era ancora maturato alla data della decisione, considerando il tempus commissi delicti.
Richiamato insieme all'art. 157 c.p. per determinare la durata del termine prescrizionale applicabile al reato contestato.
Le conclusioni presentate nell'interesse dell'imputato sono state ritenute tardive perché pervenute oltre il termine previsto dalla norma per il deposito.
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica, l'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio può sussistere anche quando la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo alla rete esterna, senza che sia necessario dimostrare un concreto nocumento agli altri utenti della fornitura.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera ripetizione delle doglianze già svolte in appello, se non accompagnata da critica argomentata, rende il motivo inammissibile o indeducibile.
- La deduzione di una causa estintiva o di altri profili di diritto deve essere accompagnata da una critica argomentata; una censura solo enunciata, senza sviluppo, non è scrutinabile utilmente in sede di legittimità.
- Ai fini della prescrizione, il giudice deve verificare la durata del termine applicabile in relazione al titolo di reato e alle eventuali aggravanti contestate; se il termine non è ancora decorso, la causa estintiva non può essere dichiarata.
- Il deposito delle conclusioni scritte oltre il termine processuale previsto comporta la loro irrilevanza ai fini della decisione.
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