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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10626/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della seconda misura cautelare in carcere. I due motivi principali sono: (1) errore nella valutazione circa l'insussistenza di una "connessione qualificata" tra la prima ordinanza custodiale (24/11/2020, per detenzione di eroina ex art. 73 DPR 309/90) e la successiva misura (08/04/2022, per associazione ex art. 74 DPR 309/90 e ulteriori detenzioni), atteso che ricorrerebbero omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale e sovrapposizione temporale delle condotte; (2) censura circa la mancata valutazione della "desumibilità dagli atti" dell'addebito associativo al momento dell'emissione della prima ordinanza, poiché atti di indagine e comunicazioni di notizia di reato (intercettazioni del 2019 e gennaio 2020) erano già depositati e avrebbero reso desumibile l'addebito associativo già alla data del decreto di giudizio immediato del 4/1/2021 e, secondo il ricorrente, anche al 24/11/2020.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza del Tribunale del riesame. La Corte ritiene che la motivazione del riesame non sia adeguata in relazione alla "desumibilità dagli atti": va verificato se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, la Procura avesse già a disposizione un complesso indiziario "quantitativamente" idoneo a far desumere l'addebito associativo, indipendentemente dal fatto che la Procura avesse compiuto poi una decodificazione/analisi completa degli atti. Richiama la giurisprudenza secondo cui la desumibilità si valuta sulla presenza effettiva di indizi e non sul tempo necessario al PM per elaborarli. La Corte rinvia il giudizio al Tribunale del riesame di Lecce (competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.) per nuovo esame limitato a tale profilo e ordina gli adempimenti di cancelleria (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma richiamata per il procedimento davanti al Tribunale del riesame e per la motivazione dell'ordinanza impugnata; usata per inquadrare l'impugnazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 297 cod. proc. pen.

    norma sulla declaratoria di inefficacia delle misure cautelari tra procedimenti diversi per "contestazioni a catena"; il ricorso chiedeva la declaratoria di inefficacia della seconda misura in base a questa disposizione

  • art. 74 DPR 309/90 (TU stupefacenti)

    reato principale contestato nella seconda ordinanza (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la valutazione della sua desumibilità dagli atti ai fini della connessione qualificata è centrale nella decisione

  • art. 73 DPR 309/90 (TU stupefacenti)

    riferito al precedente procedimento per detenzione di eroina (376 g) da cui nasce la questione della possibile "connessione" con la successiva contestazione

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale del riesame a cui la Cassazione rinvia per il nuovo giudizio

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'annullamento e al rinvio dell'ordinanza impugnata

  • Cass. pen. Sez. VI 21/04/2007 n. 16492

    citata dal Tribunale del riesame per affermare che la desumibilità non può basarsi solo su 'date' degli atti e sul deposito dell'informativa finale, ma la Cassazione ritiene non condivisibile tale impostazione quando contrasta con il principio della valutazione quantitativa degli indizi

  • Cass. Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021 (Buscemi, Rv. 281230-01)

    precedente richiamato dalla Corte che stabilisce che per la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare la desumibilità va valutata sulla mera emersione "quantitativa" di un complesso di indizi idonei a sostenere la misura, senza subordinare l'effetto alla fase di decodificazione/analisi compiuta dal PM

Massime di principio

  • Per riconoscere una "connessione qualificata" tra due misure cautelari occorrono tre presupposti: anteriorità cronologica, pendenza dei procedimenti davanti alla stessa Procura e desumibilità dagli atti della seconda contestazione al momento della prima ordinanza.
  • La "desumibilità dagli atti" va valutata sulla base della presenza, in termini quantitativi, di un complesso di indizi idonei a sostenere la contestazione; non si può subordinare la valutazione al tempo necessario al PM per analizzare e decodificare quegli indizi.
  • Se esistono comunicazioni di notizia di reato o atti di indagine antecedenti alla prima misura che contengono elementi indiziari rilevanti, la difesa può chiedere la declaratoria di inefficacia della successiva misura, allegando e documentando l'esistenza di tali atti.
  • Il giudice del riesame deve motivare chiaramente se e in quale misura gli atti in possesso del PM, alla data della prima ordinanza, contenevano indizi effettivamente desumibili e valutabili ai fini della misura; una motivazione che si limiti a richiamare la mole degli atti o l'assenza di un'analisi completa del PM è insufficiente.
  • In caso di dubbio sulla desumibilità dagli atti la Corte può annullare e rinviare per un nuovo esame focalizzato su questo profilo; la difesa ha interesse a documentare tempestivamente la disponibilità di atti e comunicazioni di reato anteriori.

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