Cassazione Penale, Sentenza n. 4219/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava la misura interdittiva della sospensione per 12 mesi dall'esercizio del pubblico ufficio (ispettore superiore e assistente capo coordinatore della Polizia di Stato), disposta dal GIP di Benevento, in relazione a plurimi reati: peculato, falso ideologico in atto fidefacente, truffa tentata e consumata aggravata, rifiuto di atti d'ufficio, accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreti d'ufficio. I motivi di impugnazione denunciavano (i) vizi di motivazione e violazione dell'art. 273 c.p.p., con contestazioni sulla insufficienza o erronea valutazione degli indizi (es. giustificazioni sugli spostamenti con auto di servizio, conteggio dei chilometri, prova del peculato del notebook, configurabilità dell'aggravante dell'atto fidefacente, contestazione di falso nei moduli di servizio); e (ii) violazione dell'art. 274 c.p.p. per mancata e concreta prognosi di pericolo di recidiva e per mancata valutazione della resipiscenza, anche alla luce del trasferimento ad altro ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione adeguata, coerente e priva di errori logico-giuridici, collegando gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabilità. In particolare i giudici avevano motivato: le incongruenze tra le giustificazioni degli spostamenti e i riscontri investigativi (la confidente risultata connessa a pregiudicato per reati diversi dalla competenza dell'ufficio), la falsificazione della documentazione chilometrica, le intercettazioni ambientali che comprovavano l'indennità fraudolenta per lavoro straordinario non svolto, il rinvenimento di materiale personale nel notebook dell'ufficio e l'assenza di autorizzazioni allo spostamento, nonché il quadro indiziario sul rifiuto di atti d'ufficio. La Corte ha inoltre dichiarato priva di interesse la censura relativa all'aggravante dell'atto fidefacente (anche se fosse esclusa ciò non avrebbe inciso sulla misura), e ha ritenuto il secondo motivo generico e inammissibile. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale adito ai sensi di tale articolo ha valutato la conferma della misura interdittiva; la Corte ha ritenuto corretta la metodologia valutativa adottata dal giudice del riesame.
Richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha spiegato che le doglianze prospettate rifluiscono su questioni di merito e che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla congruenza logica e giuridica dell'apparato argomentativo che collega indizi e gravità indiziaria.
Richiamata con riferimento alla prognosi di pericolo per la reiterazione dei reati; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito elementi sufficiente e concreti per la valutazione del rischio di recidiva, respingendo la censura sulla mancata prognosi attuale e concreta.
Norma relativa alle circostanze aggravanti (atto fidefacente): la Procura aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza limitatamente a questa aggravante, ma la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse per l'impugnazione in cassazione perché l'esclusione non avrebbe inciso sulla legittimità o durata della misura cautelare.
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della congruenza e coerenza logica della motivazione: non sostituisce il giudizio di merito sull'attendibilità delle fonti o sulla ricostruzione fattuale, se la motivazione è adeguata e priva di errori logici o giuridici.
- Per confermare misure interdittive o coercitive i giudici di merito devono esplicitare il nesso deduttivo che collega gli indizi (intercettazioni, documentazione, riscontri incrociati) alla gravità del quadro indiziario e alla prognosi di rischio di recidiva; tale motivazione, se logica e articolata, è difficilmente rimovibile in sede di legittimità.
- Le censure generiche o non specificamente ancorate a passaggi motivazionali determinati sono inammissibili: il ricorso deve indicare chiaramente i punti critici e gli elementi posti a supporto delle doglianze.
- La deduzione dell'assenza di interesse rispetto a censure su circostanze aggravanti è praticabile quando l'eventuale esclusione di tali circostanze non influirebbe né sull'an né sul quomodo della misura cautelare imposta.
- Il trasferimento dell'indagato ad altro ufficio o la sua collocazione in servizio che limita l'accesso a certi strumenti non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione, se permangono relazioni e possibilità probatorie che indicano una propensione abituale a delitti della stessa specie.
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