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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04443/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organo professionale)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili per il mancato assolvimento integrale degli obblighi di formazione professionale nel triennio 2010-2013, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione per quindici giorni. La sanzione era stata confermata in sede di disciplina nazionale, poi respinta dal tribunale e dalla corte d'appello. In cassazione il professionista ha proposto cinque motivi: 1) dedotta violazione del diritto dell'Unione e discriminazione per età, sostenendo l'illegittimità dell'esenzione formativa prevista per chi avesse compiuto 65 anni; 2) dedotta violazione dell'art. 33, comma 5, Cost., assumendo che il giudice di merito avesse introdotto requisiti abilitanti ulteriori rispetto a quelli costituzionali; 3) dedotta violazione della disciplina europea sulla concorrenza, per non avere valorizzato una formazione svolta autonomamente tramite studio e ricerca individuale anziché tramite eventi accreditati dall'Ordine; 4) dedotta violazione delle regole sugli organi collegiali, sostenendo che il collegio disciplinare locale fosse un collegio perfetto e che la seduta fosse invalida per l'assenza di un componente; 5) dedotta violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare, per non avere il collegio esaminato le argomentazioni contenute nella memoria difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, terzo e quinto motivo, per difetti di prospettazione, autosufficienza o pertinenza rispetto alla ratio decidendi; ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che i collegi disciplinari degli ordini professionali, salvo diversa previsione, sono organi a composizione variabile e non collegi perfetti. Ne è seguita la conferma della sanzione disciplinare e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

    L'obbligo di formazione professionale continua è requisito per l'esercizio dell'attività professionale e la sua inosservanza può integrare illecito disciplinare.

  • art. 8, comma 5, Codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

    La disciplina deontologica impone il rispetto degli obblighi formativi e consente la sanzione in caso di inadempimento.

  • art. 8, comma 1, lett. c), Regolamento dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona

    L'esenzione dall'obbligo formativo per il raggiungimento di una certa età non è stata ritenuta scrutinabile in cassazione nei termini prospettati, anche perché riferita a situazioni non identiche.

  • art. 33, comma 5, Cost.

    Non può essere denunciato direttamente come parametro di violazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., salvo i casi di norme costituzionali di immediata applicazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo ex n. 3 non consente, di per sé, la deduzione diretta della violazione di norme costituzionali non immediatamente precettive.

  • art. 101 TFUE

    Per configurare una restrizione della concorrenza in un sistema di formazione obbligatoria occorre allegare e provare un concreto pregiudizio concorrenziale, non una mera censura astratta del sistema formativo.

  • art. 4, comma 3, Regolamento attuativo dell'art. 8, comma 3, d.P.R. 137/2012

    La previsione sulla sostituzione dei componenti serve a garantire il funzionamento dell'organo e non dimostra che il collegio disciplinare debba essere perfetto.

  • art. 5, Regolamento per gli Ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo

    La validità della deliberazione richiede la maggioranza dei presenti e un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti, quindi non la presenza di tutti i membri.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione di norme costituzionali non immediatamente applicabili non può essere veicolata direttamente come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., ma richiede il corretto paradigma della questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
  • Le censure di legittimità devono essere pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sulla mancanza di prova di un fatto decisivo, il motivo è inammissibile quando contesti profili diversi o astratti senza aggredire tale specifico fondamento.
  • Chi invochi in cassazione una formazione alternativa rispetto a quella organizzata dall'ente professionale deve indicare e provare in modo autosufficiente il contenuto, la decisività e la localizzazione processuale dei documenti su cui fonda la censura.
  • I collegi disciplinari degli ordini professionali, salvo espressa previsione contraria, sono organi a composizione variabile e non collegi perfetti; la validità della deliberazione dipende dal quorum costitutivo e deliberativo stabilito dalla disciplina regolamentare, non dalla presenza di tutti i componenti.
  • Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare non si verifica la legittimità formale dell'azione amministrativa in sé, ma la correttezza della sanzione irrogata e della motivazione posta a suo fondamento, secondo i limiti devoluti al giudice adito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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