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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23194/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato il Rallo delinquente professionale e lo ha assegnato a casa di lavoro per 3 anni. Il ricorrente ha censurato: 1) applicazione automatica degli artt. 103 e 105 c.p., conteggio formale delle condanne e delle pendenze senza verifica qualitativa; doppia valutazione di una stessa vicenda già considerata per la dichiarazione di abitualità; uso di pendenze e riferimenti errati o non risultanti dagli atti; mancanza di attualità della pericolosità sociale (detenzione continuativa dal 12/02/2018); assenza di prova che il Rallo viva abitualmente, anche in parte, dei proventi del reato; 2) violazione degli artt. 5.1 e 7 CEDU e dell'art. 4 del Protocollo n.7 per l'applicazione della misura di sicurezza (assegnazione a casa di lavoro) senza condanna definitiva idonea a giustificare una compressione della libertà personale e per possibile violazione del ne bis in idem.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che ricorressero i presupposti per la declaratoria di delinquenza professionale ai sensi dell'art. 105 c.p.: il Rallo ha sette sentenze di condanna per reati non colposi, l'ultima per associazione a delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio (fatti 2017-2018), e tale quadro consente di ritenere che tragga i mezzi di vita da reati patrimoniali. La Corte ha affermato che la professionalità non può essere presunta ma qui entrambi i presupposti (abitualità e ulteriore reato) sono presenti; ha inoltre confermato che possono essere valorizzati elementi non definitivamente accertati (sentenze di merito, misure cautelari) ai fini dell'attualità della pericolosità. Sull'incidenza delle norme convenzionali, la Corte ha ritenuto legittima l'assegnazione alla casa di lavoro ai sensi dell'art. 216 c.p., misura obbligatoria in caso di dichiarazione di delinquente abituale/professionale, e ha escluso la violazione degli artt. 5 e 7 CEDU o dell'art. 4 del Protocollo n.7. Il ricorso è dunque rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 105 cod. pen.

    Norma che disciplina la declaratoria di delinquenza professionale: richiede i requisiti per l'abitualità e l'esistenza di un altro reato; la Corte interpreta che non sia necessaria una condanna aggiuntiva oltre a quelle già richieste per l'abitualità, ma occorre valutare anche aspetti qualitativi e la prova che il soggetto viva abitualmente dei proventi del reato.

  • art. 103 cod. pen.

    Riferimento ai presupposti per la dichiarazione di abitualità; la Corte censura l'applicazione meramente formale ma conferma che i requisiti di cui all'art.103 sono parte della valutazione per la professionalità.

  • art. 102 cod. pen.

    Richiamato come parte del quadro normativo sui precedenti richiesti per le dichiarazioni di abitualità/professionalità; utilizzato insieme all'art.103 nella valutazione dei titoli.

  • art. 133 cod. pen.

    Citato per giustificare la valutazione della capacita' a delinquere anche attraverso precedenti non strettamente omogenei rispetto ai delitti oggetto della dichiarazione, in quanto la norma consente un apprezzamento soggettivo del reo.

  • art. 216 cod. pen.

    Prevede l'assegnazione obbligatoria a colonia agricola o casa di lavoro per chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; la Corte conferma la legittimità della misura come conseguenza obbligatoria della declaratoria fondata sulla pericolosità sociale qualificata.

  • art. 5, par. 1 CEDU

    Richiamato nella censura difensiva sulla legittimità della restrizione della libertà personale; la Corte ritiene che non sia violato quando la misura è fondata su accertata pericolosità sociale qualificata.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dalla difesa in relazione al principio di legalità penale; la Corte esclude violazione, ritenendo che la misura di sicurezza sia applicata in quanto prevista dalla legge e fondata su giudizio di pericolosità.

  • art. 4 Protocollo addizionale n. 7 CEDU

    Richiamato in relazione al principio del ne bis in idem dedotto dalla difesa; la Corte ritiene che non si configuri violazione nella valutazione della recidiva e dei precedenti nel procedimento di dichiarazione di professionalità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze in ordine alle spese processuali: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • La declaratoria di delinquenza professionale richiede sia i presupposti dell'abitualità (art.102-103 c.p.) sia un ulteriore elemento che consenta di ritenere che il soggetto tragga abitualmente, anche in parte, i mezzi di vita dai reati; non è sufficiente il mero conteggio numerico delle condanne.
  • Il giudice di merito può valorizzare elementi non definitivamente accertati (sentenze di merito, misure cautelari consolidate) ai fini della verifica dell'attualità della pericolosità sociale.
  • La valutazione della pericolosità sociale è di merito e ampiamente discrezionale: la Corte di legittimità verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non sostituendosi al giudice di merito quando la valutazione è adeguatamente motivata.
  • L'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro è misura prevista e obbligatoria dall'art.216 c.p. quando ricorra la dichiarazione di delinquente abituale/professionale; le censure CEDU sono difficilmente accolte se la misura è fondata su accertata pericolosità qualificata.
  • La difesa in casi simili dovrebbe concentrarsi su elementi che smentiscano la nozione di 'vivere dei proventi del reato' e sull'attualità della pericolosità (es. documentare lavoro stabile, periodo di detenzione continuativa utile a dimostrare cessazione della pericolosità, mancanza di prove sul sistema di vita criminoso).
  • La riproposizione di una stessa vicenda già valutata per l'abitualità non è necessariamente decisiva se il complesso dei titoli risulta comunque sovrabbondante; pertanto la strategia difensiva dovrebbe evidenziare eventuali errori materiali o valutazioni illogiche presenti nel singolo provvedimento di merito.
  • Le questioni relative al ne bis in idem e ai diritti convenzionali richiedono una valutazione puntuale: l'esistenza di precedenti penali e di misure cautelari non impedisce automaticamente la declaratoria se il giudice mostra il nesso con la pericolosità attuale.

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