Cassazione Civile, Ordinanza n. 28121/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del prezzo di una fornitura di fagioli, fondato su una fattura. Il debitore ha proposto opposizione negando l'esistenza di una compravendita e chiedendo l'accertamento della reale qualità e quantità del prodotto fornito. Il tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocato il decreto e condannato l'opponente al pagamento di una somma inferiore. In appello, la controparte ha censurato la decisione sostenendo che mancasse la prova di un contratto di compravendita; la corte territoriale, riformando la sentenza, ha accertato l'inesistenza della compravendita e ha ordinato la restituzione di quanto versato, valorizzando la prova testimoniale, ritenuta incompatibile con la fattura e con la consulenza tecnica, e ricostruendo invece un diverso accordo atipico di coltivazione e ripartizione del ricavato. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla nullità della notificazione dell'atto di appello via PEC per mancanza della relata; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la corte d'appello erroneamente escluso la compravendita sulla base delle prove testimoniali; 3) omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale relativi a prezzo e scarto. Il resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando che le spese di primo grado non fossero state rifuse integralmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza riguardava una questione processuale e, comunque, la notifica aveva raggiunto il suo scopo con la costituzione dell'intimato nel giudizio di appello, ex art. 156, comma 3, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 116 c.p.c.; eventuali censure avrebbero dovuto investire, se del caso, un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. o dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ma ciò non era stato fatto. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, essendo costruito sul presupposto dell'accoglimento del secondo e comunque privo di autonoma consistenza. È stato dichiarato inammissibile pure il ricorso incidentale sulle spese, perché non denunciava la violazione dei minimi tariffari; la Corte ha richiamato l'effetto sostitutivo della sentenza di appello e l'effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c. Le spese sono state compensate per un terzo e per due terzi poste a carico del ricorrente principale; è stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di diritto sostanziale; non è configurabile, in sé, per questioni meramente processuali.
La nullità dell'atto non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato; la costituzione del destinatario sana la nullità della notificazione.
Non consente alla parte di sovrapporre la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.
La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come diversa lettura del fatto.
L'eventuale censura deve riguardare un omesso esame di un fatto decisivo, non la mera contestazione della valutazione probatoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Un vizio di motivazione è rilevante solo se la motivazione è apparente, mancante o radicalmente incoerente nei limiti dell'orientamento delle Sezioni Unite.
Cass. SU 8053/2014
Richiamata quale parametro per distinguere il vizio motivazionale denunciabile in cassazione dalle mere contestazioni di merito.
L'effetto sostitutivo della sentenza di appello si estende, per effetto espansivo interno, anche al capo sulle spese del primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente che ha proposto il ricorso.
Richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- La nullità della notificazione di un atto processuale è sanata se il destinatario si costituisce e l'atto ha raggiunto il suo scopo, sicché non può essere dichiarata solo per un vizio formale privo di concreto pregiudizio.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile rispetto a mere questioni processuali; per tali doglianze occorre denunciare l'eventuale errore decisorio sulla questione, non la mancata pronuncia in sé.
- La valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione dalla diversa lettura proposta dalla parte.
- Per censurare la motivazione non basta contestare la ricostruzione dei fatti: occorre dedurre un omesso esame di un fatto decisivo o un difetto di motivazione nei limiti dell'oggetto del sindacato di legittimità.
- L'effetto sostitutivo della decisione di appello si estende anche al capo sulle spese del primo grado per effetto dell'espansione interna della pronuncia.
- Il motivo di ricorso sulle spese è inammissibile se non denuncia la violazione dei parametri o dei minimi di liquidazione, ma mira solo a una diversa regolazione delle spese stesse.
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