Cassazione Penale, Sentenza n. 27142/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che lo aveva confermato colpevole per i reati di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 conv. legge n. 26/2019 e art. 640-bis c.p. articolando quattro motivi: (1) carenza del dolo per effetto dell'ignoranza inevitabile della legge penale (art. 5 c.p.), in quanto la prima domanda di reddito di cittadinanza sarebbe stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto il requisito della mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti; (2) mancanza dell'elemento soggettivo del reato e assenza della prova che l'intenzione fosse ottenere un beneficio indebito; (3) assenza di artifici o raggiri ai fini dell'art. 640-bis c.p., poiché il mero silenzio dovuto a insufficiente consapevolezza del mutato quadro normativo non costituirebbe artificio; (4) vizio di motivazione rispetto all'applicazione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione delle peculiari mutate condizioni normative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto condivisibile la motivazione della Corte territoriale, richiamando precedente giurisprudenza secondo cui l'errore circa la sussistenza del diritto al reddito di cittadinanza è errore su legge penale che non esclude il dolo ex art. 5 c.p.; ha ritenuto adeguatamente provata la sussistenza dell'elemento soggettivo e degli artifici/raggiri anche mediante il silenzio malizioso, e ha respinto le censure sull'esclusione della recidiva e sulle attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019
Norma incriminatrice applicata per le false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto che l'errore sulla sussistenza del diritto non escluda il dolo necessario per la fattispecie.
Delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato: la Corte ha ritenuto sussistenti gli artifici o raggiri anche attraverso il silenzio, quando questo è integrato da comportamenti volti a ingenerare l'errore nell'ente erogatore.
Regola sull'errore di diritto: la Corte, richiamando precedente giurisprudenza, ha affermato che l'errore sulla legge penale in tema di reddito di cittadinanza non esclude automaticamente il dolo; inoltre non è stato ritenuto configurabile il caso di inevitabilità dell'ignoranza.
art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (disposizioni sui requisiti per il reddito di cittadinanza)
Ai fini dell'accoglimento della domanda il requisito introdotto dalla legge di conversione (mancanza di condanne definitive nei 10 anni) è rilevante e la mancata dichiarazione di una condanna definitiva può integrare omissione idonea a perseguire il beneficio indebito.
Richiamati dal ricorrente in tema di elementi soggettivi e colpa; la Corte ha ritenuto che le disposizioni non ostano alle conclusioni di dolo e responsabilità penale emergenti dal caso concreto.
Norma procedurale che ha consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda equitativa (euro 3.000), considerando che il ricorso non sarebbe stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore o l'ignoranza circa i requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza si configura, di regola, come errore sulla legge penale che non esclude automaticamente il dolo richiesto per le fattispecie di false dichiarazioni e truffa aggravata; il ricorrente deve provare l'inevitabilità dell'ignoranza per sottrarsi al dolo.
- Il silenzio su circostanze essenziali può assumere valore di artificio o raggiro ai fini dell'art. 640-bis c.p. quando sia funzionale a indurre in errore l'ente erogatore e sia integrato da altre condotte idonee a celare la realtà.
- Per contestare efficacemente la sussistenza del dolo occorre fornire elementi probatori chiari che dimostrino l'assenza di consapevolezza e la inevitabilità dell'errore; una mera disomogeneità normativa o confusione soggettiva difficilmente è sufficiente.
- La ricostruzione della Corte di merito deve risultare motivata in modo congruo e logico: se la motivazione mostra ragioni di fatto e relazione causale tra omissione/dichiarazione mendace e ottenimento del beneficio, la Cassazione tende a ritenere il motivo infondato.
- La presenza di precedenti penali e la continuità del comportamento delinquenziale influiscono sulla qualificazione della recidiva e sulla valutazione delle attenuanti generiche; per ottenere l'esclusione della recidiva è necessario contestare e confutare concretamente tale valutazione di pericolosità.
- In sede di cassazione, ricorsi manifestamente infondati o non sufficientemente motivati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e, in via equitativa, ad un contributo alla cassa delle ammende anche se non sussista colpa grave nella proposizione.
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