Cassazione Penale, Sentenza n. 2361/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere un'attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta rilevando l'inidoneità del luogo di lavoro, senza svolgere alcuna ulteriore istruttoria né fornire motivazione esaustiva sulla valutazione effettuata. Kasemi denunciava quindi violazione di norme sostanziali e processuali (in particolare art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 111 Cost.) per mancanza di motivazione e insufficiente istruttoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che il provvedimento impugnato non era motivato in modo completo rispetto all'oggetto della richiesta e che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto verificare d'ufficio determinate circostanze (anche avvalendosi dei servizi sociali e delle forze dell'ordine) e controllare la dichiarazione del datore di lavoro. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Milano.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma che disciplina le autorizzazioni per l'allontanamento dal domicilio per lavoro in regime di detenzione domiciliare. La Corte interpreta che l'autorizzazione richiede una valutazione concreta e motivata della idoneità del luogo di lavoro e delle condizioni di sicurezza, con adeguata istruttoria.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il requisito della motivazione del provvedimento giurisdizionale: la motivazione deve essere completa rispetto all'oggetto della decisione. La Corte ha ritenuto che il rigetto basato su una sola asserita inidoneità del luogo di lavoro, senza istruttoria e senza verifica della dichiarazione del datore, integri violazione di tale obbligo motivazionale.
art. 111 Cost.
Rilevato dal ricorrente come profilo di illegittimità connesso al diritto a un processo equo e motivato; sebbene non sia la norma decisiva nella motivazione della Corte, il richiamo sottolinea l'esigenza costituzionale di tutela giurisdizionale effettiva e di motivazioni adeguate delle decisioni giudiziarie.
Massime di principio
- Il rigetto di una richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per lavoro deve essere motivato in modo completo e specifico: una mera asserzione di inidoneità del luogo non è sufficiente.
- Il Magistrato di sorveglianza ha l'onere di compiere accertamenti istruttori d'ufficio quando necessario, avvalendosi di servizi sociali e forze dell'ordine per verificare la reale idoneità del luogo di lavoro e la veridicità delle dichiarazioni del datore.
- In assenza di adeguata istruttoria e motivazione, il provvedimento è annullabile e il giudice d'appello o la Corte possono disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- Il diritto del detenuto a svolgere un'attività lavorativa fuori dal domicilio va bilanciato con esigenze di sicurezza e ordine, ma il bilanciamento deve emergere da un ragionamento motivato e documentato.
- Chi propone ricorso per mancanza di motivazione dovrebbe evidenziare le parti del provvedimento prive di spiegazione e, se possibile, indicare prove o elementi che il giudice avrebbe dovuto accertare (es. dichiarazioni del datore, visite o verifiche sul luogo).
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