Cassazione Penale, Sentenza n. 44189/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per truffa aggravata ai fini di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e il Tribunale aveva ordinato la confisca delle somme già sottoposte a sequestro preventivo per equivalente (art. 321, comma 2, c.p.p. e art. 640-quater c.p.). Hoxha deduceva che aveva integralmente risarcito il danno alla parte offesa (FinPiemonte S.p.A.), eliminando il profitto del reato e meritando il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 c.p., per cui la confisca per equivalente non poteva essere disposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca del danaro. La Corte ha affermato il principio secondo cui, in materia di truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis), la confisca del profitto non può essere disposta quando vi sia stata la restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, perché ciò elimina l'oggetto della misura ablativa e comporterebbe una duplicazione sanzionatoria in contrasto con i principi costituzionali (artt. 3, 23 e 25 Cost.). Ha ordinato la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto.
Norme richiamate
Strumento processuale del patteggiamento utilizzato per la definizione del procedimento; qui la sentenza impugnata è stata resa nell'ambito di un patteggiamento
Delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, fattispecie contestata al ricorrente
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca; il Tribunale aveva ritenuto di aver fondamento per applicarla, ma la Cassazione ha escluso la confisca quando il profitto è stato azzerato dalla restituzione
Norma che disciplina la confisca per equivalente del profitto del reato; la Corte ha interpretato che l'applicazione di tale confisca è preclusa se il profitto è stato integralmente restituito all'erario
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante relativa alla restituzione del profitto del reato; nel caso la circostanza è stata considerata sussistente nella sentenza impugnata
artt. 3, 23 e 25 Cost.
Principi costituzionali richiamati dalla Corte per affermare che la confisca non può determinare una duplicazione punitiva o ledere i principi di uguaglianza, legalità e la riserva di legge in materia penale
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013 (Runco)
Precedente richiamato che afferma il principio per cui la confisca del profitto non è applicabile quando vi sia stata la restituzione integrale all'erario
Massime di principio
- Quando l'autore di una truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche restituisce integralmente quanto anticipato dallo Stato o risarcisce pienamente la parte offesa, la confisca del profitto (anche per equivalente) non può essere ordinata, perché il profitto del reato è venuto meno.
- Il sequestro preventivo per equivalente perde la sua funzione se, prima dell'esecuzione della confisca, il profitto è stato integralmente estinto mediante restituzione: in tal caso va disposta la restituzione della somma all'avente diritto.
- Occorre evitare duplicazioni sanzionatorie: l'applicazione di misure ablative non può tradursi in una punizione ulteriore o in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità e legalità della pena.
- La qualificazione della misura (confisca diretta vs confisca per equivalente) e l'esame della effettiva sussistenza del profitto sono passaggi essenziali: la restituzione integrale illumina sulla mancanza dell'oggetto della confisca.
- In casi analoghi conviene verificare tempestivamente l'avvenuta restituzione o il risarcimento integrale prima di procedere con misure ablative, e valorizzare eventuali circostanze attenuanti correlate alla restituzione.
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