Cassazione Penale, Sentenza n. 2663/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625‑bis c.p.p. per presunto errore di fatto/errore di percezione nella sentenza della Corte di Cassazione: il ricorrente contestava che la Corte avesse reiterato un "errore percettivo" già commesso dalla Corte d'appello di Bologna nella lettura di un SMS del 15/11/2013 inviato da Cohodari Taulant, ritenendone destinatario Selami Rigent e non il Sotiri. Da tale attribuzione deriverebbe la valutazione della Corte d'appello che ha distinto due autonome consorterie (una a Rimini e una al Sud) anzichè un unico sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90, incidendo sul ruolo attribuito al Sotiri (organizzatore) e sulla sussistenza del raccordo tra le due articolazioni. In premessa sono riportati i capi di imputazione: associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo A) e importazione di rilevanti quantitativi di marijuana (capi N e P, art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'allegata "svista percettiva" non rientri nell'ambito dell'errore di fatto reclamabile con l'art. 625‑bis, poiché la questione attiene a una diversa valutazione del compendio probatorio e a un giudizio di merito/interpretazione degli atti (valutazioni non sindacabili con il rimedio straordinario per errore di fatto). Ne consegue che la censura era, in realtà, un dissenso circa la valutazione probatoria e motivazionale della Corte d'appello e della Cassazione, non un errore di percezione/documentale: il ricorso è quindi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma consente il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro provvedimenti della Corte di Cassazione; la Corte interpreta la norma limitativamente: è ammissibile solo l'errore materiale (mancata corrispondenza tra volontà e trascrizione) o l'errore di percezione documentabile (svista/ equivoco sugli atti), non le divergenti valutazioni probatorie o le errate interpretazioni giuridiche.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la contestazione centrale concerneva se esistesse un unico sodalizio o due autonome consorterie, questione risolta mediante valutazione globale del compendio probatorio.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Norma che punisce l'importazione di sostanze stupefacenti in quantità rilevanti; utilizzata per i capi di imputazione relativi alle importazioni indicate nei capi P e N.
Norma procedurale richiamata nella nomina a sostituto processuale (riferimento alla presenza dell'avvocato D'Agosto quale sostituto dell'avv. Galantucci).
Corte Cost. n.186 del 2000
Citata in relazione al potere di fissare una somma a favore della Cassa delle ammende; utilizzata come riferimento giurisprudenziale per la quantificazione della sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 29240 dell'01.06.2018 (Barbato, Rv. 273193)
Richiamata per affermare il principio secondo cui non è denunciabile come errore di fatto una diversa interpretazione delle dichiarazioni testimoniali o una diversa valutazione logico-motivazionale, che sono valutazioni di merito non rientranti nel rimedio dell'art. 625‑bis.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625‑bis è ammesso solo per errori materiali documentabili o per autentiche sviste/ equivoci nella percezione degli atti (es. trascrizioni difformi rispetto all'originale).
- Il dissenso sulla valutazione del compendio probatorio o sull'interpretazione del significato di elementi probatori (es. chi sia il destinatario di un SMS, il valore probatorio di una comunicazione, ruolo degli imputati) non integra errore di fatto ed è inammissibile con questo rimedio.
- Per tentare il ricorso straordinario occorre provare l'esistenza di una discrepanza obiettiva tra quanto riportato negli atti della decisione e il contenuto effettivo dei documenti o delle produzioni processuali (es. documento allegato con destinatario diverso da quello riportato nella sentenza).
- Se la questione è una differente ricostruzione fattuale operata dal giudice (valutazione di plausibilità, raccordi tra elementi, ruolo nell'associazione), la strada corretta è impugnativa ordinaria nei limiti consentiti, non l'art. 625‑bis.
- Attenzione alle conseguenze: ricorsi inammissibili ex art. 625‑bis possono comportare condanna alle spese e il pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende; valutare preventivamente la fondatezza oggettiva dell'errore di fatto dedotto.
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