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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46081/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per invasione di edifici (art. 633 c.p.). Motivo 1: censura dell'applicazione dell'art.157 c.p. sostenendo che la contestazione fosse formulata in forma 'chiusa' (indicando 'fatto accertato il 5 marzo 2012') e quindi che il reato permanente si sarebbe estinto per prescrizione prima della sentenza di appello. Motivo 2: contestazione della responsabilità penale deducendo che vi fosse il consenso della titolare dell'assegnazione (presunta compagna convivente), il che renderebbe l'uso e la permanenza di natura solo amministrativa o civilistica, non penalmente rilevante (censite anche le presunte violazioni degli artt. 633 e 639-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva: la formulazione della contestazione ('accertato in Roma, il 05.03.2012') è stata qualificata come contestazione aperta in tema di reati permanenti, sicché il giudice poteva valutare la protrazione della condotta fino alla pronuncia di primo grado; non risultano atti che delimitino diversamente il periodo cronologico. Sul secondo motivo ha escluso la possibilità, in sede di legittimità, di rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito circa l'assenza di una convivenza stabile o di un'effettiva disponibilità dell'immobile da parte della presunta titolare, escludendo così efficacia scriminante di un presunto consenso formale. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    La Corte interpreta la contestazione indicante la sola data di accertamento come 'contestazione aperta' nei reati permanenti; in tal caso il giudice può giudicare la condotta come protrattasi fino alla sentenza di primo grado, con conseguenze sul computo della prescrizione.

  • art. 633 cod. pen.

    Norma che disciplina l'invasione di terreni o edifici; la sentenza di merito ha ritenuto che l'ingresso e la permanenza nell'appartamento, in assenza di un'effettiva disponibilità o consenso idoneo, integrassero il reato.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come titolo di doglianza insieme all'art.633; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che la questione sollevata attiene alla valutazione di fatto già compiuta dai giudici di merito e non rilevante ai fini della legittimità.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato a titolo di principio sulla possibilità di contestazione suppletiva; la Corte osserva che, in assenza di contestazione suppletiva, la qualificazione della contestazione come aperta resta idonea a far proseguire l'accertamento temporale della condotta.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiama il limite della Corte di Cassazione a non riesaminare nel merito le prove e le valutazioni dei giudici di fatto, rendendo inammissibile la richiesta di rinnovata ponderazione degli elementi probatori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'impugnazione ritenuta infondata o colposa.

Massime di principio

  • Quando l'imputazione in reati permanenti indica solo la data di accertamento (es. 'accertato in data X') la contestazione è generalmente qualificata come aperta e il giudice può valutare la permanenza della condotta fino alla sentenza di primo grado.
  • La qualificazione della contestazione (aperta o chiusa) ha effetti diretti sul computo della prescrizione: una contestazione aperta può far decorrere la permanenza fino a sentenza, evitando l'estinzione per prescrizione anteriore quando non vi sia delimitazione temporale.
  • In Cassazione non è consentito un libero riesame delle prove o la riconsiderazione della valutazione della credibilità delle parti e dei testimoni; le doglianze che richiedono una rivisitazione del fatto concreto sono inammissibili.
  • La sussistenza di un 'consenso' formale dell'assegnatario non è automaticamente scriminante: è rilevante l'effettiva disponibilità dell'immobile e la concreta natura della relazione o dell'autorizzazione, che deve essere provata in sede di merito.
  • Se si intende opporre la tesi della cessazione della condotta o della prescrizione è importante focalizzare la contestazione già in fase di dibattimento e, se necessario, richiedere integrazioni dell'imputazione ai sensi delle norme processuali vigenti.
  • Chi propone ricorso infondato in Cassazione rischia la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; valutare con attenzione la fondatezza giuridica e la querelle probatoria prima di impugnare.

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