Cassazione Penale, Sentenza n. 3518/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva carenza di adeguata motivazione della Corte di appello in relazione alla determinazione della pena, lamentando in particolare la mancata concessione della circostanza attenuante specifica di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (avendo il ricorrente tentato di risarcire il danno) e la mancata esclusione dell'aggravante della minorata difesa; affermava inoltre che il decesso della persona offesa avrebbe reso impossibile adempiere al risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico: il motivo era aspecifico e non ha confrontato le argomentazioni specifiche della Corte di appello, che aveva precisato che il risarcimento deve intervenire prima del giudizio e che non era stata fornita prova di un'offerta giudiziale anche agli eredi della persona offesa. Il ricorrente non ha neppure allegato elementi probatori (es. data di decesso) per dimostrare l'impossibilità del risarcimento o fornito specifiche circostanze riguardo alla minorata difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale norma relativa alla concorso di persone nel reato, richiamata nella motivazione della condanna ma non oggetto di specifico censimento in cassazione
Richiamato tra le norme relative alla determinazione della pena (attenuanti/agggravanti) nel capo di imputazione confermato in appello
Codice penale, art. 628, comma terzo, n. 1
Norma sostanziale inerente al fatto per cui è stato condannato il ricorrente; citata nella motivazione della sentenza impugnata
Circostanza attenuante specifica collegata alla riparazione del danno: la Corte di appello ha ritenuto che la riparazione debba intervenire prima del giudizio e che l'onere probatorio della riparazione o di un'offerta giudiziale incombe sul ricorrente
Richiamato in relazione alla qualificazione delle circostanze rilevanti nella determinazione della pena
Codice penale, art. 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1
Norme sostanziali relative ai reati contestati, richiamate nella motivazione della condanna; non oggetto di specifico esame in cassazione per inammissibilità del ricorso
Codice di procedura penale, art. 591, co. 1, lett. c)
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, genericità e assenza di specificità del motivo di impugnazione rispetto alle ragioni della decisione impugnata
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione deve specificamente confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice di merito; la mera formulazione generica di contestazioni sulla dosimetria della pena è inammissibile
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (riparazione del danno) occorre dimostrare l'effettiva riparazione del danno prima del giudizio o, se impossibilitati per cause obiettive, fornire prove precise di tale impossibilità (es. data di decesso della vittima, comunicazioni agli eredi, tentativi di offerta giudiziale)
- Chi contesta l'applicazione dell'aggravante o della minorata difesa deve indicare e documentare gli elementi fattuali che dimostrano l'erroneità della valutazione del giudice di merito; atti e date rilevanti devono essere allegati in modo puntuale
- La mancanza di specificità del motivo di impugnazione (assenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento del ricorso e quelle del giudice censurato) può condurre non solo al rigetto del motivo, ma all'inammissibilità del ricorso e a sanzioni economiche
- In sede di impugnazione è essenziale allegare e provare fatti nuovi o fornire un'analisi dettagliata delle valutazioni del merito; l'onere probatorio grava sul ricorrente che vuole capovolgere la valutazione giurisdizionale precedente
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